Inammissibile il motivo di ricorso per cassazione non proposto in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35567 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione le questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che il motivo che introduce un tema nuovo è inammissibile. Il giudizio di comparazione tra circostanze, una volta scelta la soluzione dell’equivalenza ai sensi dell’art. 69 cod. pen., costituisce espressione di discrezionalità tipica del merito e sfugge al sindacato di legittimità quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Nel caso di pena irrogata al di sotto della media edittale, non è richiesta una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione commesso con violazione degli artt. 110, 624-bis, commi primo e terzo, e 625, n. 2, cod. pen., con condanna, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti, a due anni e otto mesi di reclusione e 1.100 euro di multa, oltre spese. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 26 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado, mantenendo la confisca e la distruzione del bene in sequestro.

Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; eccessività e difetto di motivazione sulla dosimetria della pena; violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e affronta separatamente i tre motivi. Sul primo, il Collegio osserva che la censura è manifestamente infondata perché meramente riproduttiva di profili già vagliati dal giudice di merito e non accompagnata da una necessaria critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata. L’individuazione del responsabile del furto in abitazione è del resto certa, essendo stato dimenticato sul posto il telefono cellulare.

Sul giudizio di comparazione, la Corte richiama la Sez. II n. 31543 del 2017 e le Sezioni Unite n. 10713 del 2010: la scelta dell’equivalenza tra opposte circostanze è sufficientemente motivata quando il giudice la ritiene più idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena in concreto, e le valutazioni discrezionali di merito non sono sindacabili in sede di legittimità se non sono arbitrarie o illogiche. La Corte territoriale ha valorizzato la rilevante entità dei beni sottratti e la personalità del soggetto, gravato da numerosi precedenti specifici.

Quanto alla determinazione della pena, il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ricorda il principio, espresso dalla Sez. II n. 36104 del 2017 e dalla Sez. V n. 46412 del 2015, secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quando la pena sia irrogata al di sotto della media edittale, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. Nel caso concreto la Corte distrettuale ha motivato con riguardo alla gravità del fatto, alle modalità di commissione e alla personalità del ricorrente.

Il terzo motivo è invece inammissibile per novità. Dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. discende il divieto di dedurre in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado. La ratio è evitare che si denunci un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto mai sottoposto al controllo del giudice dell’appello, non essendo stato segnalato con i motivi di gravame (richiamata la Sez. II n. 29707 del 2017). Poiché la questione sulla recidiva non era stata proposta in appello, il motivo è inammissibile. Alla declaratoria consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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