Notifica PEC al difensore non valida: nullità dell’udienza di riesame (Cass. pen. Sez. II n. 27611 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di riesame, eseguita dalla cancelleria a mezzo PEC a un indirizzo di posta elettronica certificata errato o non valido del difensore di fiducia, è affetta da nullità quando il sistema attesti la mancata consegna del messaggio e l’autorità giudiziaria procedente non disponga il rinnovo della notificazione ad altro indirizzo o tramite la polizia giudiziaria. Tale omissione integra violazione del diritto di difesa e determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., dell’udienza tenuta in assenza del difensore e dell’ordinanza emessa all’esito della stessa. La nullità non è sanata ex art. 184 cod. proc. pen. quando il difensore non sia comparso all’udienza. L’error in procedendo dedotto ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. consente alla Corte di cassazione l’accesso diretto agli atti del procedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 18/05/2026, decidendo sull’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 30/04/2026, che aveva applicato all’indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione a reati di atti persecutori, lesioni aggravate e rapina.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la nullità del provvedimento per omessa notificazione al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale celebrata il 18/05/2026 davanti al Tribunale del riesame.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte premette di poter accedere agli atti del procedimento, poiché è stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001.
Dagli atti emerge che l’avviso dell’udienza del 18/05/2026 fissata dal Tribunale per il riesame è stato notificato dalla cancelleria al difensore di fiducia dell’indagato a mezzo PEC a un indirizzo di posta errato o non valido. Il sistema ha quindi attestato la mancata consegna del messaggio al destinatario.
Non risulta che, preso atto della mancata consegna, l’autorità giudiziaria procedente abbia disposto il rinnovo della notificazione ad altro indirizzo o tramite la polizia giudiziaria. Tale omissione integra una violazione del diritto di difesa e determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., dell’udienza camerale tenuta in assenza del difensore e, di conseguenza, dell’ordinanza emessa all’esito della stessa.
La Corte esclude altresì che la nullità possa dirsi sanata ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen.: dal verbale di udienza risulta che il difensore dell’indagato non è comparso all’udienza di trattazione del riesame del 18/05/2026.
L’ordinanza impugnata è dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per la trattazione dell’istanza di riesame, previa regolare instaurazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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