Inammissibile il ricorso personale dell’imputato avverso il patteggiamento (Cass. pen. Sez. VII n. 35563 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è inammissibile, perché deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. A far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto dell’art. 1, comma 51, legge n. 103 del 2017, il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è pertanto più deducibile il motivo concernente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza del 21 maggio 2025 il G.I.P. del Tribunale di Gela ha applicato all’imputato, su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di furto in abitazione aggravato, di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 cod. pen., commesso in concorso con altre tre persone.
L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice non avrebbe motivato in ordine all’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., limitandosi a clausole di stile.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una duplice, autonoma ragione. La prima investe la stessa validità dell’atto introduttivo: il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, in contrasto con il combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, da parte di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Il Collegio richiama, sul punto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, che conferma la necessità del patrocinio specialistico come requisito di ammissibilità dell’impugnazione.
La seconda ragione concerne il contenuto del motivo. La Corte osserva che, a far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto del citato art. 1, comma 51, legge n. 103 del 2017, il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è esperibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne deriva che non rientra più tra i motivi di ricorribilità quello attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che è esattamente il vizio denunciato nel caso in esame. L’ambito di sindacabilità in cassazione del patteggiamento è quindi tassativo e delimita i poteri del giudice di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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