Detenzione domiciliare e prognosi di pericolosità: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 35627 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. può essere concessa, per l’espiazione di pena detentiva residua non eccedente i due anni, quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che la misura sia idonea a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. In assenza di più dettagliate indicazioni normative, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a dar conto delle ragioni specifiche per cui il beneficio risulti idoneo a scongiurare la recidiva, valutando l’efficacia delle prescrizioni, le caratteristiche di personalità del soggetto, i progressi del trattamento intramurario e gli esiti delle indagini sulla condotta in ambiente libero. Il giudice di legittimità non rivaluta nel merito la prognosi di pericolosità, sindacando solo la tenuta logica della motivazione.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena per violenza sessuale pluriaggravata, presentava istanza per ottenere la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, legge n. 354/1975, avendo terminato di scontare la porzione di pena relativa al reato ostativo.
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 03/04/2025, rigettava l’istanza, rilevando l’assenza di una pur minima revisione critica delle proprie azioni e considerando ancora sussistente il rischio di recidiva. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza dell’art. 47-ter comma 1-bis Ord. pen. e per difetto e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. La misura invocata presuppone che non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova e che la detenzione domiciliare sia idonea a evitare il pericolo di commissione di altri reati. Da tale presupposto deriva un preciso onere motivazionale per il giudice di sorveglianza.
Il Collegio richiama i precedenti che hanno chiarito il contenuto di tale onere: Sez. I n. 56703 del 05.06.2018 e Sez. I n. 6712 del 01.12.1999. Gli elementi valutabili attengono all’efficacia delle prescrizioni imposte, alle caratteristiche di personalità, ai progressi registrati durante il trattamento intramurario e agli esiti delle indagini sulla condotta serbata in ambiente libero.
Nel caso concreto il condannato aveva completato la porzione di pena relativa al reato ostativo e si trovava dunque, in via teorica, in condizioni adatte ad accedere alla misura. Il provvedimento reiettivo traeva però alimento dalla gravità del fatto e, soprattutto, dalla totale assenza di resipiscenza, valutata con riguardo sia al condannato sia al suo contesto familiare. Il rientro in famiglia avrebbe potuto esercitare un effetto demolitorio sui progressi già compiuti nel percorso rieducativo.
La Corte esamina anche il profilo del corretto comportamento detentivo, che il giudice di merito ha ritenuto insufficiente, sottolineando come il condannato non abbia mai fruito di benefici premiali e non sia mai stato sperimentato all’esterno. La struttura motivazionale viene giudicata esaustiva, lineare e priva di contraddittorietà logiche.
Le censure difensive si risolvono in mere doglianze di fatto. La Corte ribadisce il principio di gradualità richiamando Sez. I n. 27264 del 14.01.2015 e Sez. I n. 22443 del 17.01.2019: prima di ammettere il condannato alle misure alternative, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre all’annotazione ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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