Ricorso per saltum con vizi motivazionali: riqualificazione in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 31574/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso immediato per cassazione previsto dall’art. 569 cod. proc. pen. è consentito per i soli vizi di violazione di legge. I vizi motivazionali vi rientrano soltanto quando la motivazione sia priva dei requisiti minimi di esistenza e completezza. Se l’impugnazione denuncia invece contraddittorietà o illogicità del percorso argomentativo, il ricorso per saltum deve essere qualificato come appello. Gli atti sono quindi trasmessi al giudice competente ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; resta assorbita la distinta questione dell’immediata ricorribilità della sentenza predibattimentale di non luogo a procedere.
Il Fatto
Il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati, ai sensi degli artt. 129 e 554-ter cod. proc. pen., per il delitto di favoreggiamento personale previsto dall’art. 378 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato. La contestazione riguardava il rifiuto di rivelare alla polizia giudiziaria gli autori di un danneggiamento avvenuto nel modulo abitativo assegnato agli imputati presso un centro di permanenza per il rimpatrio.
Il pubblico ministero proponeva ricorso diretto per cassazione. Deduceva l’erronea applicazione dell’esimente contemplata dall’art. 384 cod. pen. e denunciava la contraddittorietà e illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, il timore di ritorsioni rappresentava un pericolo meramente congetturale, non attuale e oggettivo. Contestava inoltre il riconoscimento del diritto al silenzio per la possibile portata autoindiziante delle dichiarazioni, ritenendo insufficienti gli elementi allora esistenti a carico degli imputati.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta preliminarmente la corretta qualificazione dell’impugnazione. Il pubblico ministero aveva formalmente proposto ricorso immediato ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. contro la sentenza pronunciata nell’udienza di comparizione predibattimentale. Le censure, tuttavia, non riguardavano soltanto l’interpretazione delle norme sull’esimente e sul diritto al silenzio. Esse investivano espressamente anche la coerenza e la logicità del percorso argomentativo seguito dal Tribunale.
L’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. circoscrive il ricorso per saltum ai vizi di violazione di legge. In materia di motivazione, tale vizio ricorre soltanto quando questa manchi dei requisiti minimi di esistenza e completezza. La Corte richiama sul punto Sez. U, n. 25080 del 28 maggio 2003. Nel caso esaminato, una carenza di tale natura non era stata prospettata e non risultava comunque ravvisabile.
La natura delle doglianze impediva quindi l’esame diretto da parte della Cassazione. In applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso viene qualificato come appello e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello competente. La qualificazione dipende dal contenuto effettivo dell’impugnazione, non dalla denominazione attribuitale dalla parte. Restano così estranee alla decisione le questioni sostanziali relative all’art. 384 cod. pen. e alla portata autoindiziante delle dichiarazioni.
La Corte dichiara assorbita anche la questione generale dell’ammissibilità del ricorso immediato contro la sentenza emessa ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. Ricorda l’orientamento prevalente, contrario al ricorso per saltum perché la pronuncia conclude una fase anteriore al giudizio ed è soggetta allo specifico regime degli artt. 554-quater e 554-quinquies cod. proc. pen. Dà però conto anche dell’indirizzo opposto, fondato sull’assenza, nell’art. 569 cod. proc. pen., di limitazioni testuali alle sole sentenze di merito.
Il contrasto non viene risolto, poiché la presenza di autonome censure motivazionali rende comunque necessaria la riqualificazione. L’ordinanza non decide quindi sulla fondatezza delle contestazioni mosse dal pubblico ministero, ma dispone esclusivamente la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte di appello.
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