Pene sostitutive brevi: obbligo di motivazione sull’istanza in appello (Cass. pen. Sez. V n. 4332 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sul giudice della condanna grava un obbligo officioso di verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, e tale obbligo permane, in via transitoria, davanti al giudice di appello. Se l’imputato ha sollecitato in udienza la pena sostitutiva e la Corte territoriale omette ogni motivazione sulla relativa applicabilità, la sentenza è annullata limitatamente alla statuizione sanzionatoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Resta invece irrevocabile l’affermazione di responsabilità quando il motivo sulla responsabilità sia inammissibile per aspecificità. In tema di furto in abitazione, la nozione di pertinenza ex art. 624-bis cod. pen. non coincide con quella civilistica e ricomprende l’androne condominiale e le cantine, luoghi complementari alla privata dimora anche se non in uso esclusivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 06.05.2024, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Cagliari il 25.05.2022 nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di una bicicletta altrui introducendosi nello scantinato condominiale.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, avendo chiesto in udienza l’applicazione dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva, senza ottenere alcuna risposta. Con il secondo ha contestato la contraddittorietà e l’illogicità della sentenza sul punto della responsabilità, lamentando la mancata certezza circa il luogo in cui si trovava la bicicletta al momento del furto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, dichiarandolo inammissibile per aspecificità e per contenuto meramente valutativo. Sul punto di responsabilità si è in presenza di una doppia conforme di merito, con la conseguenza che le due sentenze possono leggersi in maniera congiunta e integrarsi reciprocamente in un unico corpo decisionale. Entrambe hanno adeguatamente motivato l’applicabilità dell’art. 624-bis cod. pen., avendo accertato che la bicicletta era custodita in cantina o nell’androne delle cantine, luoghi di pertinenza dell’abitazione della persona offesa.
La Corte ribadisce che la nozione di pertinenza rilevante ai fini dell’art. 624-bis cod. pen. non coincide con quella civilistica, non richiedendo l’uso esclusivo del bene: essa si fonda sul rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto al bene principale. L’androne delle cantine, sebbene non riconducibile alla nozione di privata dimora in senso stretto, ne costituisce una estensione, in quanto luogo non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare. La ratio della norma è il rafforzamento della tutela dei luoghi in cui si svolgono atti della vita privata, purché in stretta correlazione con una privata dimora.
Il primo motivo è invece fondato. Dal verbale di udienza del 06.05.2024 risulta che il difensore, munito di procura speciale, aveva chiesto l’applicazione dei lavori di pubblica utilità, producendo dichiarazione di disponibilità di un’associazione ad accogliere l’imputato. Su tale richiesta la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione. Il Collegio ricostruisce la disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge n. 134 del 2021, che ha modificato il sistema sanzionatorio attribuendo spazio autonomo alle pene sostitutive delle pene detentive brevi (nuovo art. 20-bis cod. pen.) e prevedendo l’applicazione diretta da parte del giudice della cognizione (art. 545-bis cod. proc. pen.).
Sul piano transitorio, l’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022 consente l’applicazione retroattiva in bonam partem delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello al 30 dicembre 2022. Poiché la pronuncia di primo grado è intervenuta prima di tale data, il procedimento era pendente in appello e la fase di appello deve ritenersi esaurita con la lettura del dispositivo, avvenuta il 06.05.2024, quando erano vigenti gli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. L’unico limite all’applicazione retroattiva è la formazione del giudicato di condanna a pena detentiva non sostituita prima dell’entrata in vigore della riforma.
Infine, la Corte chiarisce che la lettura congiunta dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. impone che l’istanza di pena sostitutiva sia introdotta da una richiesta dell’imputato, da formulare al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame. Nel caso concreto il ricorrente aveva sollecitato l’esercizio del potere officioso, ma la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione, sia negando la possibilità di applicare le pene sostitutive sia fissando l’udienza ex art. 545-bis cod. proc. pen. La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla statuizione sulla pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari, restando irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 545-bis c.p.p. – Condanna a pena sostitutiva
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello