Abrogazione dell’abuso d’ufficio e ricorso del difensore tempestivo (Cass. pen. Sez. VI n. 7104 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, quando il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione, adottato ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., non sia comunicato alle parti processuali, il termine per proporre impugnazione decorre dall’avviso di deposito della sentenza, secondo il combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. Il difensore di fiducia dell’imputato è titolare, ai sensi dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., di una facoltà propria di impugnazione, concorrente con quella dell’imputato, senza necessità di procura speciale, sempre che la qualifica soggettiva sussista al momento del deposito del provvedimento da impugnare. Qualora la sentenza sia stata depositata entro il termine prorogato ma l’avviso di deposito non sia stato notificato al difensore, il termine per impugnare non inizia a decorrere e il ricorso del difensore è tempestivo. L’intervenuta abrogazione dell’art. 323 cod. pen. determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con revoca delle relative statuizioni civili, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di abuso d’ufficio e di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, riqualificazione della fattispecie originariamente contestata. La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di abuso d’ufficio, in esso assorbito quello di truffa aggravata, confermando contestualmente le statuizioni civili.

Il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, deducendo in via preliminare la tempestività dell’impugnazione, non essendo stati notificati al difensore né il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione né l’avviso di deposito della sentenza. Nel merito lamentava violazione di legge e vizi della motivazione. La parte civile eccepiva la tardività del ricorso, essendo la sentenza divenuta irrevocabile per l’imputato a seguito della notifica dell’estratto contumaciale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare della tempestività del ricorso. Dagli atti trasmessi risulta che il provvedimento con il quale il Presidente della Corte di appello prorogò di trenta giorni il termine per il deposito della motivazione non fu comunicato alle parti processuali, ma soltanto al CSM, con diretta ricaduta sulla decorrenza dei termini di impugnazione.

Il Collegio ricorda come l’omessa comunicazione alle parti del provvedimento di proroga non costituisca causa di nullità — richiamando Sez. 2 n. 50143 del 17/10/2017, Morabito, e Sez. 6 n. 31875 del 12/04/2016, Armenise — ma è pacifico che, in mancanza di comunicazione, il termine per impugnare decorra dall’avviso di deposito della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., come avviene in caso di deposito tardivo della motivazione (Sez. 2 n. 1514 del 21/05/2005).

In senso conforme la Corte richiama Sez. 4 n. 58249 del 17/10/2018, P.G. c/Albanese, secondo cui il dies a quo per l’impugnazione decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, se comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, nonché Sez. 6 n. 29150 del 09/05/2017, Briganti e Sez. 6 n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino.

Nel caso concreto risulta omessa la notifica dell’avviso di deposito al difensore, essendo stato notificato unicamente all’imputato l’estratto contumaciale, con calcolo da tale data del decorso del termine e della conseguente irrevocabilità. Poiché l’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce al difensore dell’imputato una facoltà propria di impugnazione, concorrente con quella dell’imputato e non subordinata a procura speciale (Sez. 3 n. 15465 del 10/02/2016), per il difensore di fiducia il termine non è mai decorso: il ricorso è pertanto tempestivo.

Nel merito, la Corte rileva che con legge n. 114 del 9 agosto 2024 è stato abrogato l’art. 323 cod. pen., sicché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili.

Nota della Redazione

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