Occultamento di fatture e impossibilità di ricostruire il volume d’affari (Cass. pen. Sez. VII n. 35692 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari, quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, non deve essere intesa in senso assoluto. Essa sussiste anche quando l’Amministrazione finanziaria debba procedere all’acquisizione della documentazione contabile mancante presso terzi o aliunde. L’occultamento di una pluralità di fatture attive, protratto per più anni di imposta e idoneo a ostacolare la ricostruzione del volume d’affari, integra la fattispecie. Ai fini della particolare tenuità del fatto, l’elevato numero di documenti occultati, l’estensione temporale della condotta e l’entità dei tributi evasi costituiscono elementi ostativi all’applicazione della causa di non punibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 06.06.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 17.12.2020 nei confronti di un imprenditore, legale rappresentante di due società, per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000. La pena, condizionalmente sospesa, era stata fissata in anni uno e mesi sei di reclusione.

Secondo l’accusa, l’imputato aveva occultato una pluralità di fatture attive relative agli anni di imposta dal 2011 al 2016, rendendo difficoltosa la ricostruzione del volume d’affari delle società. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la conferma del giudizio di colpevolezza, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza di tutti i motivi. Quanto al primo, la difesa mirava a una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, preclusa nel giudizio di legittimità a fronte dell’adeguata ricostruzione dei giudici di merito.

La Corte ha valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali è emerso che le due società, facenti capo all’imputato, avevano occultato numerose fatture attive. La ricostruzione del volume d’affari è stata possibile solo grazie a una complessa attività di verifica, resa praticabile dalla collaborazione dei clienti che hanno fornito le copie delle fatture mancanti.

Il Collegio ha richiamato il principio espresso da Sez. III n. 41683 del 02.03.2018, secondo cui l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non va intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando occorre acquisire la documentazione presso terzi o aliunde. Tale orientamento è stato applicato al caso concreto.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, richiamando l’art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata aveva sottolineato, in senso ostativo, che le fatture occultate o distrutte erano oltre una trentina, emesse in un arco temporale esteso dal 2011 al 2016, per tributi evasi pari a circa 45.000 euro.

Il terzo motivo è stato parimenti respinto: la Corte di appello aveva rimarcato, in modo non irragionevole, l’assenza di elementi di positivo apprezzamento, non avendo l’imputato tenuto alcun comportamento riparatorio. La pena, fissata al minimo edittale e sospesa, è stata legittimamente confermata. Richiamando Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020, la Corte ha ribadito che gli apprezzamenti di merito esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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