Sequestro di dati informatici: convalida non necessaria se disposto dal pubblico ministero (Cass. pen. Sez. 2 n. 8850 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mezzi di ricerca della prova, il sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico, disposto dal pubblico ministero, non richiede la convalida del giudice. Il controllo preventivo richiesto dal diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4 ottobre 2024, può essere effettuato dal pubblico ministero quale “autorità giudiziaria”, nell’esercizio delle sue funzioni. Il decreto di sequestro deve illustrare le ragioni della proporzionalità della misura, senza che sia richiesta l’indicazione preventiva del termine di durata. Il motivo di ricorso che deduce l’inutilizzabilità deve dimostrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento, attraverso la cosiddetta prova di resistenza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia per il reato di usura, aggravato dalla continuazione e dalla partecipazione di più persone. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi. Con il primo ha eccepito la inutilizzabilità dei dati contenuti nel proprio telefono cellulare, acquisiti senza il preventivo controllo di un’autorità terza. Ulteriori motivi hanno riguardato la mancata concessione delle attenuanti generiche, la credibilità della persona offesa e la rideterminazione della somma confiscata. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità e la natura reiterativa dei motivi, che riproponevano pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. In presenza di una doppia decisione conforme, le due sentenze di merito si saldano in un unico complesso argomentativo, rendendo necessario che il ricorrente indichi specificamente le ragioni di dissenso.

In riferimento al primo motivo, la Corte ha chiarito che l’acquisizione dei dati dal dispositivo cellulare è avvenuta sulla base di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dall’autorità giudiziaria e non su iniziativa autonoma della polizia giudiziaria. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-548/21, e la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, la Corte ha ribadito che il controllo preventivo può essere legittimamente esercitato dal pubblico ministero, quale autorità giudiziaria, secondo le regole processuali che garantiscono i diritti dell’indagato.

La Corte ha precisato che il decreto di sequestro deve motivare la proporzionalità della misura, indicando le ragioni del sequestro esteso o le specifiche informazioni oggetto di ricerca. Tuttavia, non è necessario che il decreto predetermini il termine esatto di durata del vincolo, potendo il titolare contestare l’eccessiva durata con istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen. Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale risulta conforme a tali coordinate interpretative.

Quanto alla dedotta inutilizzabilità, il ricorrente ha omesso di allegare la cosiddetta prova di resistenza, non dimostrando che l’eliminazione dei dati sarebbe stata decisiva per la affermazione di responsabilità, considerate le altre emergenze probatorie richiamate dalla sentenza impugnata, tra cui le dichiarazioni della persona offesa e le verifiche tecniche. Le doglianze sull’attendibilità della persona offesa sono state ritenute versate in fatto, in quanto miranti a una diversa lettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

Il motivo relativo alla confisca è stato dichiarato inammissibile per non essere stato proposto in appello, con conseguente formazione del giudicato sul punto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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