Associazione mafiosa autonoma e necessaria esteriorizzazione del metodo (Cass. pen. Sez. V n. 40752 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di associazione di tipo mafioso può configurarsi, in caso di strutture delocalizzate, anche in difetto della commissione di reati-fine e dell’esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura con il sodalizio “madre” e il modulo organizzativo presenti i tratti distintivi di questo. Tale principio non è però invocabile quando l’associazione contestata sia prospettata come autonoma rispetto alla consorteria storica di provenienza: in tal caso devono sussistere tutti gli elementi tipici del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., compresa l’esteriorizzazione del metodo mafioso. L’esteriorizzazione, forma di condotta positiva desumibile dall’uso del termine “avvalersi”, può atteggiarsi in modo peculiare quando il sodalizio operi in un settore economico che non implica interlocuzioni con soggetti esterni, ma deve comunque tradursi in atti specifici riferibili a uno o più soggetti.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, riqualificando il delitto di associazione di stampo mafioso contestato al capo 1) in quello di cui all’art. 416 cod. pen. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il proprio interesse ad impugnare nonostante la conferma della misura, per gli effetti peggiorativi della riqualificazione sulla durata della misura e sulla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Nel merito il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione degli artt. 416-bis, 416-bis.1 e 416 cod. pen., sostenendo che il metodo mafioso era stato utilizzato anche all’esterno e che l’associazione mirava al controllo del settore delle false fatturazioni nel territorio di riferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte riconosce anzitutto l’interesse del Pubblico Ministero a ricorrere avverso l’ordinanza che, pur confermando la misura, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della stessa, richiamando Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023.
Nel merito il ricorso è però rigettato. La Corte osserva che è lo stesso capo di imputazione provvisoria a qualificare l’associazione come autonoma rispetto alle cosche di provenienza. Ne deriva che non trova applicazione il principio, più volte enunciato, secondo cui per le strutture delocalizzate il reato è configurabile anche in difetto di esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento con la struttura “madre” e la replica del modulo organizzativo (Sez. 5, n. 14403 del 30/01/2024).
Trattandosi di associazione nuova e autonoma, devono sussistere tutti gli elementi che consentono di qualificarla come mafiosa. La tipicità del modello risiede nel metodo mafioso, inteso come forza di intimidazione capace di generare assoggettamento e omertà, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021. Occorre dunque l’esteriorizzazione del metodo, condotta positiva che deve tradursi in atti specifici.
La Corte puntualizza che il fenomeno mafioso può operare anche in settori economici, quale quello delle false fatturazioni, che non implicano interlocuzioni con soggetti esterni, e che in tali casi l’esteriorizzazione può atteggiarsi in condotte minacciose anche silenti. Resta però essenziale una compiuta analisi delle modalità con cui si manifestano la forza intimidatrice e la condizione di assoggettamento.
Nel caso concreto il Tribunale del Riesame ha accertato che il collegamento con la compagine storica non è emerso dalle indagini e che non è stata provata l’esteriorizzazione della carica intimidatoria nel territorio. Il ricorso non sviluppa un percorso argomentativo idoneo a dimostrare tale esteriorizzazione, e l’episodio intimidatorio richiamato è stato recuperato solo ex post. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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