Inammissibile il ricorso sui crediti d’imposta inesistenti in compensazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35714 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto del numerus clausus dei motivi deducibili in sede di legittimità, il ricorso che contesti l’affermazione di responsabilità investendo profili di valutazione della prova riservati al giudice di merito. Le determinazioni del giudice di appello sulla ricostruzione del fatto sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. Il ricorrente che deduca il travisamento della prova deve allegarlo in modo specifico, non limitarsi a contestare genericamente l’affermazione di responsabilità. In tema di compensazione di crediti d’imposta inesistenti, la dichiarazione presentata con utilizzo di crediti non spettanti integra l’evasione dell’erario. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alle annualità 2014, 2015 e 2016, estinte per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per la residua annualità del 2017 in anni uno e mesi sei di reclusione.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, affermando l’inesistenza dell’intera operazione di compensazione e sostenendo di non avere alcun debito tributario superiore a euro 200.000 per il 2017. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Tali determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico e delle ragioni del decisum.

Nel caso concreto, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno esaminato tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni in punto di responsabilità attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità e basata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

La responsabilità per l’annualità 2017 è stata affermata perché il ricorrente, nella dichiarazione presentata il 29 dicembre 2017, ha utilizzato in compensazione crediti d’imposta inesistenti, in tal modo evadendo l’erario. Il ricorrente, nel contestare genericamente l’affermazione di responsabilità, non ha dedotto in modo specifico il travisamento della prova, dal quale desumere che i crediti compensati fossero relativi non all’IVA ma ad altri debiti erariali e contributivi.

Quanto alla seconda doglianza, il giudice di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio e concedere le circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per la sola annualità residua del 2017, pari alla pena base irrogata dal primo giudice per l’annualità 2016, in ragione dell’ingente ammontare dell’imposta evasa e del comportamento del ricorrente, che non ha attivato alcuna procedura di ravvedimento operoso. Stante l’inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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