Inquinamento ambientale e ravvedimento operoso: termine e concretezza della riparazione (Cass. pen. Sez. III n. 12514 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen. è reato di danno e postula l’accertamento di un concreto pregiudizio all’ambiente, senza che sia necessaria la prova della contaminazione del sito nei termini indicati dagli artt. 240 ss. d.lgs. 152/2006 e senza che si richieda l’espletamento di specifici accertamenti tecnici quando la compromissione o il deterioramento siano di macroscopica evidenza o emergano da dati tecnici acquisiti. L’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 452 decies cod. pen., nella parte in cui prevede che il reo si adoperi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, esige una condotta connotata da concretezza ed effettività del risultato, la quale deve essersi quantomeno attivata anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. La premialità è esclusa in presenza di condotte doverose e necessitated, per le quali manchi spazio deliberativo per l’interessato. In tema di violazione di sigilli, l’aggravante della qualità di custode di cui all’art. 349, secondo comma, cod. pen. si comunica ai concorrenti nel reato a conoscenza o colpevolmente ignoranti di tale qualità, non rientrando tra le circostanze soggettive valutabili solo con riguardo alla persona cui si riferiscono.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27.03.2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma l’11.01.2022 nei confronti di due imputati, amministratori di fatto di un’officina meccanica, per i reati, avvinti dalla continuazione, di inquinamento ambientale e violazione di sigilli, con l’aggravante contestata a uno solo di essi.
Avverso la sentenza di appello i condannati proponevano ricorso per cassazione articolando tre motivi comuni: assenza di prova dell’inquinamento e invito alla riqualificazione dei fatti ex artt. 137 e 256 d.lgs. 152/2006; mancata applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso ex art. 452 decies cod. pen.; insussistenza del dolo nella violazione dei sigilli e non estensibilità dell’aggravante a uno dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ricostruisce la cornice giuridica del delitto di inquinamento ambientale, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui la compromissione e il deterioramento consistono in un’alterazione significativa e misurabile della originaria consistenza della matrice ambientale, senza che sia richiesta la tendenziale irreversibilità del danno. La Corte ribadisce che non occorrono specifici accertamenti tecnici quando il pregiudizio sia di macroscopica evidenza o risulti da dati oggettivi acquisiti.
Nel caso concreto i giudici di merito hanno valorizzato l’esercizio ultradecennale dell’officina senza autorizzazione, l’assenza di formulari e registri di carico e scarico, lo sversamento massiccio di olii esausti sul suolo e nel sottosuolo, la durata triennale della bonifica e il rinvenimento di idrocarburi in misura pari a 38.600 mg/kg nel suolo non impermeabilizzato. La difesa, non confrontandosi con tale articolata motivazione, incorre nel deficit di specificità estrinseca: i motivi di ricorso sono inammissibili quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Sul secondo motivo la Corte esamina la struttura dell’art. 452 decies cod. pen., che prevede un’attenuante ad effetto speciale articolata in tre distinte condotte premiali. Per la prima — adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori — la Corte valorizza la prospettiva di risultato: il verbo “adoperarsi” va letto in correlazione con l’elisione delle conseguenze ulteriori, sicché non è sufficiente una mera attivazione priva di effetto. Quanto al termine, poiché la norma non lo indica espressamente, deve ritenersi che l’attività debba essersi quantomeno attivata anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in coerenza con la funzione del giudizio penale e con la disciplina generale dell’art. 62, n. 6, cod. pen.
La Corte precisa inoltre che la premialità esclude la configurabilità dell’attenuante in presenza di condotte doverose e necessitate, che non lascino spazio deliberativo. Nel caso concreto la sola attività dei ricorrenti diretta a rimuovere i residui ferrosi era necessitata, trattandosi di materiale che ostacolava la bonifica, mentre nessuna iniziativa autonoma e concretamente riparatoria risulta essere stata posta in essere. Il motivo è quindi inammissibile.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione di sigilli, la Corte rileva che i giudici di merito hanno dato conto della consapevolezza dell’inibizione e della prosecuzione delle lavorazioni; il motivo è pertanto inammissibile. La Corte accoglie invece la censura sulla specifica posizione di uno dei ricorrenti quanto all’aggravante di cui all’art. 349, secondo comma, cod. pen.: a fronte di esplicita richiesta di gravame la Corte di appello non ha fornito puntuali risposte, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aggravante applicata a tale imputato.
Nota della Redazione
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