Ricorso inammissibile su valutazioni di merito per reddito di cittadinanza (Cass. pen. Sez. VII n. 35711 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono estranee al numerus clausus dei motivi deducibili in sede di legittimità e restano insindacabili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. In tema di reddito di cittadinanza, la consapevolezza del contenuto lacunoso della DSU — compilata prima dell’acquisto di un immobile poi non dichiarato — integra la responsabilità per l’omessa comunicazione della variazione patrimoniale rilevante ai fini del superamento della soglia di legge.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, per il reato di cui all’art. 7 legge n. 4 del 2019, per aver omesso di comunicare la proprietà di un fabbricato nella richiesta di concessione del reddito di cittadinanza. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.

Con il primo e il secondo motivo contestava l’affermazione di responsabilità, sostenendo l’assenza di dolo e la correttezza della compilazione, effettuata sulla scorta delle indicazioni del centro di assistenza fiscale in ordine al patrimonio immobiliare. Rilevava altresì l’omessa motivazione sul punto dell’affidamento a professionisti per la compilazione dei moduli.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Nel caso concreto, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa e approfondita delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità né qualificabile in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità.

La penale responsabilità è stata affermata in quanto i controlli avevano consentito di accertare un superamento delle soglie del patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa. In particolare, il ricorrente ha presentato la domanda allegando una DSU e una dichiarazione ISEE rilasciate lo stesso giorno in cui aveva acquistato per intero la proprietà di un immobile. Egli era quindi consapevole del contenuto lacunoso della DSU, compilata mesi prima rispetto all’acquisizione del cespite, che avrebbe dovuto essere dichiarato e che avrebbe comportato il superamento della soglia massima di euro 30.000 stabilita per il patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione.

Né il ricorrente ha addotto alcun elemento idoneo a dimostrare che, nonostante l’incremento patrimoniale immobiliare, il beneficio fosse comunque erogabile, sebbene in misura inferiore. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali è conseguita quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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