Riesame cautelare e divieto di parcellizzazione degli indizi (Cass. pen. Sez. III n. 10931 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il giudice del riesame valuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sull’intero quadro indiziario, e non su singoli elementi isolatamente considerati. Il ricorso per cassazione che sovrapponga alla corretta e logica valutazione del compendio indiziario una ricostruzione alternativa, fondata su un’artificiosa parcellizzazione degli elementi di prova, è inammissibile. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, risalenti nel tempo, non perdono attendibilità se correttamente inquadrate attraverso il complesso dei riscontri che ne confermano l’operatività nel periodo contestato.
Il Fatto
Il Tribunale, con ordinanza, aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato, confermando il provvedimento con cui il Gip aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. All’indagato si contestava la partecipazione a un sodalizio dedito allo spaccio.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova dichiarativa dei collaboratori di giustizia, ritenuti riferibili a periodi precedenti a quelli contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente, secondo il Collegio, ha tentato di sovrapporre alla corretta e logica valutazione del quadro indiziario una arbitraria ricostruzione alternativa, basata su un’artificiosa parcellizzazione degli elementi di prova.
La difesa si è appuntata sull’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, perché riferite a un periodo troppo risalente; sulla pretesa irrilevanza del ruolo di mediazione dell’indagato; sull’irrilevanza dei messaggi contenuti nei telefoni sequestrati. Si è cercato di sminuire la portata delle dichiarazioni accusatorie riferendosi alle stesse in modo del tutto generico.
Il ricorrente non ha considerato, osserva la Corte, che tali dichiarazioni sono state correttamente inquadrate attraverso il complesso dei riscontri che confermano l’operatività dei gruppi oggetto di imputazione nel periodo in questione, evidenziando le modalità operative, la struttura, l’ambito territoriale e la continuità temporale dell’attività illecita.
La Corte ritiene del tutto esauriente la specifica trattazione della posizione dell’indagato, che valorizza molteplici e significativi elementi indiziari: l’appartenenza al gruppo, l’assenza di attività lavorativa con conseguente dedizione allo spaccio, il ruolo di mediazione, l’uso del nipote per la consegna dello stupefacente e la riscossione dei corrispettivi pur essendo agli arresti domiciliari. Il quadro trova conferma nel rinvenimento di un foglio manoscritto con nomi e conteggi e nelle più recenti intercettazioni; non risulta, allo stato, alcuna spiegazione alternativa dei fatti.
Nota della Redazione
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