Inammissibili i ricorsi su identificazione e continuazione: questioni di merito (Cass. pen. Sez. IV n. 35876 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, nel censurare l’affermazione di responsabilità, si limiti a riproporre la tesi difensiva già esaminata dal giudice d’appello e a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile, perché investe questioni di puro merito sottratte al sindacato di legittimità. Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione presuppone che il ricorrente si confronti con le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata. La specificità dei motivi difetta quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto a tali ragioni, secondo il diritto vivente. Il controllo dell’adeguatezza del ragionamento giustificativo non può convertirsi in una rivalutazione degli elementi di prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale cittadino aveva ritenuto quattro imputati responsabili di una serie di furti e tentati furti aggravati e di una ricettazione, con il riconoscimento delle generiche equivalenti alle aggravanti e con la continuazione rispetto a reati già giudicati con sentenza irrevocabile. La vicenda si inserisce in un’attività investigativa più ampia, fondata su servizi di osservazione, riprese di videocamere, tabulati telefonici e intercettazioni telefoniche e ambientali, con attribuzione delle utenze agli imputati mediante riscontri incrociati.
Le difese hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sull’identificazione degli imputati e sulla prova del furto, nonché l’erronea applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al rigetto della proposta di concordato in appello, cui aveva aderito anche il Procuratore generale. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’impugnazione che censura, sotto il profilo della violazione di legge, unicamente il rigetto della proposta di concordato in appello. La Corte dà atto dell’esistenza di un contrasto sull’impugnabilità di tale decisione, su cui le Sezioni Unite si erano pronunciate all’udienza del 10/07/2025 adottando la soluzione negativa circa la ricorribilità dell’ordinanza reiettiva. Pur non essendo ancora disponibili i motivi, il Collegio ritiene non indispensabile attenderli, poiché la parte ha impugnato la sentenza e l’inammissibilità del motivo sussiste aliunde.
Il ricorrente, infatti, non ha formulato alcuna critica effettiva rispetto alla decisione di rigetto, ciò che è essenziale ai fini della specificità della doglianza, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte. A parte una chiosa finale su una pena stabilita per fatti diversi, il ricorrente non si è confrontato con le ragioni dei giudici territoriali, che avevano ritenuto la pena proposta eccessivamente mite, non subordinata a modificazioni sull’oggettiva portata lesiva dei singoli episodi e valutata anche in ragione della personalità dell’imputato.
Quanto ai restanti ricorsi, la Corte rileva che tutte le difese hanno sottoposto a legittimità questioni di puro merito, sulle quali esiste un articolato, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, che si salda con la decisione appellata stante la conformità dei giudizi. Ne deriva che il vizio deducibile non può consistere nella reiterazione della tesi difensiva già esaminata in appello, secondo i precedenti richiamati.
La Corte ribadisce che restano estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l’apprezzamento del significato degli elementi probatori, con conseguente inammissibilità delle censure volte a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio secondo parametri ricostruttivi diversi e indicati come più plausibili. Nel caso concreto, le censure sull’affermazione di responsabilità sono state rigettate alla stregua del compendio probatorio ampiamente richiamato in sentenza.
Quanto al trattamento sanzionatorio e agli aumenti per la continuazione, la doglianza è dichiarata manifestamente infondata e generica: la difesa si è limitata ad affermare che il Tribunale non aveva giustificato l’entità di ognuno, mentre la Corte ha precisato che la pena era stata determinata a titolo di aumento di quella già fissata con sentenza passata in giudicato e che l’entità degli aumenti era giustificata dalla gravità dei fatti, dalle modalità professionali delle azioni predatorie e dalla personalità degli imputati. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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