Omessa collocazione di cautele antincendio e nesso causale del datore di lavoro (Cass. pen. Sez. IV n. 35875 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, di cui all’art. 451 cod. pen., punisce l’omessa collocazione, la rimozione o la resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e dei mezzi predisposti all’estinzione dell’incendio, al salvataggio e al soccorso, senza che occorra il concreto verificarsi dell’evento dannoso. È sufficiente che il pericolo si riferisca a un numero indeterminato di persone, non essendo necessaria la presenza attuale di una collettività di lavoratori, ma la salvaguardia di costoro quando siano momentaneamente o casualmente in servizio. Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non enuncia e argomenta criticamente i rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato, che aveva dichiarato la titolare di una ditta individuale, esercente attività di confezione in un immobile di civile abitazione, responsabile del reato di cui all’art. 451 cod. pen. per non aver predisposto misure prevenzionistiche contro infortuni e incendi. Alla custode giudiziario dell’immobile era stato contestato il reato di cui all’art. 335 cod. pen., per non aver vigilato sull’integrità del bene in sequestro, nel quale era stata riscontrata l’effrazione dei sigilli.

Avverso la sentenza entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto il difetto di prova della concreta possibilità della titolare di influire sulla situazione, essendo assente dal territorio nazionale, e la mancanza di riscontri circa una condotta della custode che avesse determinato la violazione dei sigilli.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la difesa muove da assunti contraddetti dalle conformi sentenze di merito. Il primo sopralluogo aveva riguardato un unico immobile con accesso unitario, in parte abitazione e in parte magazzino, e il sequestro probatorio aveva interessato l’intero stabile. Il secondo accesso aveva accertato la violazione dei sigilli, circostanza neppure contestata nell’impugnazione.

Quanto alla titolare, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che l’imputata era la titolare dell’impresa e che all’interno dello stabile era stato ricavato un dormitorio in violazione delle norme di sicurezza e igiene. La difesa si è limitata a opporre una presunta ignoranza, argomentata su un’assenza dal territorio non specificamente indicata. La Corte ha rappresentato la mancanza di qualsiasi valida delega gestoria, inferendone un negligente disinteresse. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di specificità, non risultando enunciati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata, in linea con il diritto vivente.

La Corte ribadisce che la fattispecie dell’omissione colposa di cautele non richiede il concreto verificarsi del danno che mira a impedire, essendo la norma intesa a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni. Per la ravvisabilità del reato è necessario che il pericolo riguardi un numero indeterminato di persone, senza che occorra la presenza di una collettività di lavoratori.

Quanto alla custode, la difesa ha rilevato la non coincidenza della porzione di immobile ove erano i macchinari asportati, tesi smentita dalle sentenze di merito, che hanno dato atto della rimozione dei sigilli e dell’asportazione accertata in secondo accesso, inferendo una condotta colposamente omissiva riferibile a un lasso temporale apprezzabile. Il momento consumativo del reato di cui all’art. 335 cod. pen. può essere ritenuto, anche su base indiziaria, coincidente con quello dell’accertamento. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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