Inammissibile ricorso avverso diniego patrocinio a spese Stato per motivi non deducibili (Cass. pen. Sez. IV n. 35874 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non sono invece deducibili la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, né il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento, né la contestazione della congruità delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha rigettato l’opposizione proposta dall’imputato avverso il decreto che aveva negato la sua ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti. Il giudice ha fondato il rigetto su accertamenti delegati alla polizia economica, dai quali è emerso che l’istante, a fronte di redditi dichiarati di modesta entità, risultava proprietario di un immobile, di due rimorchi, di un’imbarcazione e di numerosi veicoli, oltre ad aver adottato il regime forfettario. Da qui la conclusione che il reddito effettivo superasse i limiti di legge.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tutti volti a contestare la ricostruzione del giudice quanto alla residenza e ai redditi del nucleo familiare, alla proprietà dei beni e alla loro effettiva redditività.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di ordine processuale. Il ricorso avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è consentito solo per violazione di legge. In questa categoria rientra anche la mancanza di motivazione, ma non il vizio che attiene alla congruità delle valutazioni del giudice, altrimenti si realizzerebbe un’indebita espansione del ruolo della Corte a ennesimo giudice del merito.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto, in particolare Sez. IV n. 16908 del 2012 e Sez. IV n. 22637 del 2017. Viene precisato che il vizio di mancanza assoluta o di apparenza della motivazione integra violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo non consenta il controllo del percorso logico seguito dal giudice. Restano fuori la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo motivo di annullamento dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e il travisamento del fatto non emergente dal testo del provvedimento.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che nessuno dei motivi formulati vi si conforma. La difesa ha prospettato violazioni di legge senza indicare le norme asseritamente violate. Le censure investono il percorso motivazionale del giudice, al quale si oppone una diversa lettura delle risultanze degli accertamenti, evocandone implicitamente il travisamento. Esse riguardano inoltre la valutazione di circostanze di fatto, delle quali si contesta l’erroneità e il riflesso sul giudizio, prospettando una eventuale contraddittorietà del percorso giustificativo.

Da ultimo, la difesa contesta la lettura delle risultanze degli accertamenti delegati alla polizia specializzata nel contraddittorio delle parti: operazione che neppure il vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. consente di compiere con il ricorso. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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