Rimessione di querela efficace per la truffa telematica sopravvenuta (Cass. pen. Sez. 2 n. 19600 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma sopravvenuta che introduce un’aggravante speciale e contestualmente prevede per la nuova fattispecie la procedibilità a querela (art. 640, comma secondo, n. 2-ter cod. pen.) si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in virtù del principio di applicazione della legge processuale più favorevole di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che opera anche rispetto al regime di procedibilità. Ne consegue che la remissione di querela, intervenuta prima della pronuncia definitiva e ritualmente accettata, ha efficacia estintiva del reato, sempre che la condotta non integri altra e diversa ipotesi di minorata difesa riconducibile all’art. 61, n. 5 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato per i delitti di truffa consumata e tentata aggravati dalla minorata difesa (capi 1 e 2) e per il reato di sostituzione di persona (capo 3), rideterminando la pena in mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea qualificazione giuridica dei fatti di truffa, per essere stata applicata l’aggravante della minorata difesa in un’ipotesi che, dopo l’entrata in vigore della legge n. 90/2024, doveva ritenersi rientrante nella nuova aggravante speciale di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-ter cod. pen., con conseguente procedibilità a querela e omessa declaratoria di estinzione per intervenuta remissione. Con il secondo motivo si censurava l’omessa pronuncia sul reato di sostituzione di persona.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l’art. 640, comma secondo, n. 2-ter cod. pen., introdotto dalla legge n. 90 del 2024 (entrata in vigore il 17 luglio 2024), ha recepito un orientamento giurisprudenziale che in precedenza configurava l’aggravante comune della minorata difesa per le condotte poste in essere a distanza mediante strumenti informatici o telematici. Il legislatore ha così enucleato una fattispecie specifica di minorata difesa, sottraendola all’ambito applicativo dell’art. 61, n. 5 cod. pen. e contestualmente prevedendo per essa la procedibilità a querela.
Nella specie, la Corte territoriale aveva ritenuto integrata l’aggravante della minorata difesa esclusivamente con riferimento alla negoziazione a distanza tipizzata dall’art. 640, comma secondo, n. 2-ter cod. pen., senza alcun richiamo ad altre condizioni di vulnerabilità della vittima. Da ciò la S.C. ha tratto la conseguenza che, in applicazione del principio della norma sopravvenuta più favorevole, la remissione di querela intervenuta in data 01/03/2025 e ritualmente accettata dall’imputato avesse efficacia estintiva per entrambi i capi di imputazione relativi alla truffa, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli addebiti sub 1) e 2).
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva esaminato il profilo concernente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 494 cod. pen., confrontandosi direttamente con le deduzioni difensive sulla idoneità ingannatoria della condotta e sul dolo specifico. La S.C. ha condiviso il ragionamento del giudice di merito, il quale aveva correttamente valorizzato la creazione di un account di posta elettronica con nome di fantasia e il possesso di un documento di identità intestato a un terzo quale elemento dimostrativo della volontà di attribuirsi un falso nome per conseguire un vantaggio.
All’annullamento senza rinvio per i capi 1 e 2, la Corte ha fatto conseguire la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo 3, che era stato posto in continuazione con il più grave delitto di truffa consumata estinto, e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali relative agli addebiti estinti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.