Nullità per diversità del fatto nel furto di energia ex art 522 (Cass. pen. Sez. IV n. 35897 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La diversità tra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen. quando a tale elemento sia riconosciuta in concreto un’influenza rilevante ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, non avendo l’imputato potuto articolare prova contraria su un periodo temporale del tutto diverso da quello contestato. Nel reato di furto di energia elettrica, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. è adeguatamente contestata ove la condotta sia riferita alla rete di distribuzione dell’ente gestore, che garantisce l’erogazione di un servizio destinato a un numero indeterminato di utenze, soddisfacendo un’esigenza di rilevanza pubblica; ne consegue la procedibilità d’ufficio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 624 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello aveva respinto il gravame dell’imputato avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625, n. 2 e n. 7, cod. pen. All’imputato, nella qualità di titolare dell’esercizio commerciale, era stata contestata la sottrazione di energia mediante manomissione del contatore, con alterazione della contabilizzazione dei consumi.

Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che il fatto era stato contestato come commesso in una data determinata, mentre la Corte territoriale aveva collocato la condotta in un arco temporale radicalmente diverso. Ha inoltre contestato la sussistenza dell’aggravante del n. 7 e la conseguente procedibilità d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la questione di procedibilità, dedotta nel terzo motivo, e la ritiene manifestamente infondata. L’ultimo comma dell’art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d’ufficio quando il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., espressamente contestata nel caso di specie.

Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento: in materia di furto di energia elettrica l’aggravante è adeguatamente contestata ove riferita alla condotta posta in essere ai danni della rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un servizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica (Sez. V n. 35873 del 23.05.2024, Rv. 286943; Sez. V n. 37142 del 12.06.2024, Rv. 287060).

Passando al secondo motivo, per priorità logica, la Corte lo ritiene fondato. La sentenza impugnata aveva attribuito all’imputato la condotta di furto quale commessa in un periodo compreso tra il 2014 e il 2016, e cioè in epoche radicalmente diverse rispetto alla data indicata nel capo di imputazione. La stessa Corte territoriale, nel respingere la doglianza sulle attenuanti, aveva valorizzato la rilevante durata della condotta illecita proprio con riferimento a quel diverso arco temporale.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la diversità tra la data del fatto contestata e quella ritenuta in sentenza può dar luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen. quando l’elemento abbia assunto in concreto influenza rilevante ai fini della difesa (Sez. V n. 28853 del 14.04.2004, Rv. 228705; Sez. II n. 17879 del 13.03.2014, Rv. 260009; Sez. V n. 48879 del 17.09.2018, Rv. 274159). Nel caso in esame la modifica è di assoluto rilievo, non avendo l’imputato avuto possibilità di articolare prova contraria su un periodo del tutto diverso da quello contestato. L’attribuzione di responsabilità per il periodo 2014-2016, senza l’osservanza del procedimento di cui all’art. 516 cod. proc. pen., determina la nullità della sentenza, con assorbimento delle questioni del primo motivo.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo esame.

Nota della Redazione

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