Diffamazione esclusa per frasi neutre prive di portata allusiva (Cass. pen. Sez. V n. 23003 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di diffamazione, il giudice di legittimità può valutare direttamente l’offensività della frase contestata e, esclusa la portata lesiva, pronunciare assoluzione perché il fatto non sussiste. Il bene protetto dall’art. 595 cod. pen. è la reputazione, e l’evento consiste nella percezione, da parte di almeno due consociati, di un segno concretamente idoneo a incidere sulla stima di uno specifico soggetto. L’offesa può realizzarsi anche per allusione, purché il contenuto insinuante sia immediatamente percepibile secondo il parametro dell’uomo medio. Ne consegue che espressioni neutre, che si limitino ad accostare le lamentale della persona offesa a fatti dannosi senza attribuirle alcuna responsabilità, non integrano il reato.

Il Fatto

Il ricorrente inviava una mail all’amministratore del condominio, nella quale collegava le reiterate lagnanze di un altro condomino — anche tramite messaggistica — ai danni subiti al proprio immobile, descrivendo lo stacco del contatore elettrico, la chiusura dell’acqua e la rottura del cilindro della serratura.

Il giudice di pace condannava l’imputato per diffamazione; il Tribunale, in sede di gravame, confermava integralmente la decisione. L’imputato ricorreva per nullità della sentenza per motivazione apparente e per erronea applicazione della legge penale, sostenendo l’assenza di idoneità lesiva della frase. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal rilievo che, in tema di diffamazione, spetta al giudice di legittimità accertare in primo luogo la materialità della condotta e la portata offensiva delle frasi ritenute lesive, dovendo pronunciare assoluzione quando tale portata sia esclusa. Il principio è ricondotto al consolidato orientamento della sezione, richiamato con le pronunce Sez. V n. 2473 del 2019, Sez. V n. 486 del 2014 e Sez. V n. 41869 del 2013.

Il Collegio richiama poi la definizione del bene giuridico tutelato dall’art. 595 cod. pen.: la reputazione intesa come patrimonio di stima e credito accumulato dal singolo nell’ambiente in cui opera. L’evento è di natura psichica e consiste nella percezione, da parte di almeno due consociati, di un segno diretto a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino. Sul punto sono citate Sez. V n. 39059 del 2019 e Sez. V n. 47175 del 2013.

La Corte precisa che le parole devono essere attributive di qualità sfavorevoli o gettare comunque una luce negativa sulla persona offesa, secondo quanto affermato da Sez. V n. 17944 del 2020 e Sez. V n. 4448 del 2019. L’intento diffamatorio può raggiungersi anche con mezzi indiretti e subdole allusioni, ma solo a condizione che il contenuto allusivo sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro dell’uomo medio, come chiarito da Sez. V n. 1365 del 2022 e Sez. V n. 37124 del 2008.

Applicando tali indicazioni al caso concreto, la Corte rileva che dal contesto comunicativo della mail emerge solo l’accostamento tra le lamentale della persona offesa e i danni subiti dal ricorrente, senza che in termini chiari o allusivi sia stata attribuita a quella la responsabilità dei danneggiamenti. Le espressioni sono pertanto neutre, non costituendo segmenti di un discorso complessivamente denigratorio e non essendo idonee a insinuare la realizzazione di reati. Il ricorso è dunque accolto e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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