Frequentazioni ambigue e latitanza precludono l’equa riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 35899 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al riconoscimento del diritto, quali comportamenti gravemente colposi del richiedente ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga quanto meno una concausalità rispetto all’adozione del provvedimento cautelare. La latitanza non costituisce di per sé elemento integrativo della colpa grave, ma, se letta unitamente alla condotta di frequentazione ambigua, può concorrere a fondare la condizione ostativa. Il giudice della riparazione deve valutare la condotta dell’interessato anteriore e successiva all’applicazione della misura, apprezzando se essa abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito penale.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere, poi in regime di art. 41 bis o.p., per quasi mille giorni, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip per gravi indizi di omicidio aggravato commesso in concorso.

Con sentenza la Corte d’assise lo ha assolto per non aver commesso il fatto; la pronuncia è divenuta irrevocabile all’esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso della Procura generale. La Corte d’appello ha però rigettato la domanda di riparazione, ravvisando una condotta ostativa nel colloquio riservato avuto con un coindagato per il medesimo fatto il giorno prima dell’omicidio e nella sua latitanza protrattasi per quattro mesi. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda anzitutto i limiti del sindacato di legittimità: nel procedimento di riparazione il controllo è circoscritto alla correttezza del percorso logico-giuridico con cui il giudice di merito ha accertato o negato i presupposti del beneficio, restando riservata al giudice di merito la valutazione sull’esistenza e sulla gravità della colpa (richiamate Sez. Un. n. 51779 del 2013).

L’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. subordina il diritto alla riparazione alla mancanza di dolo o colpa grave dell’interessato nel causare la detenzione. Tale condizione, integrando un requisito costitutivo del diritto, va accertata d’ufficio dal giudice. La Corte richiama poi la nozione ampia di dolo elaborata dalle Sez. Un. n. 43 del 1995: rileva non solo la condotta volta a un evento voluto, ma anche quella consapevole e volontaria i cui esiti, alla stregua dell’id quod plerumque accidit, creino una situazione di allarme sociale.

Il giudice della riparazione deve valutare la condotta anteriore e successiva alla misura, verificando se abbia ingenerato la falsa apparenza di illiceità penale con rapporto di causa ad effetto (richiamate Sez. Un. n. 32383 del 2010).

Nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto ostativo l’incontro con il coindagato, caratterizzato da cautele e precauzioni idonee a evitare intercettazioni e collocato il giorno prima dell’omicidio, qualificandolo come frequentazione ambigua e sinergica rispetto alla detenzione, in applicazione del principio di Sez. IV n. 850 del 2021. A tale condotta si è aggiunta la latitanza: pur non essendo di per sé sufficiente (Sez. IV n. 39529 del 2014), essa si salda con la precedente e ne conferma l’idoneità a trarre in errore l’autorità giudiziaria.

Il ricorso è pertanto infondato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali; nulla per le spese del Ministero resistente, la cui memoria si è limitata a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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