Confisca del profitto e ripartizione tra correi: onere di allegazione del ricorrente (Cass. pen. Sez. III n. 35911 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che censuri la motivazione della sentenza di merito in ordine alla qualifica di amministratore di fatto senza confrontarsi con gli ulteriori indici, tratti dalle dichiarazioni testimoniali, che il giudice ha autonomamente valorizzato a sostegno di quella qualifica. In tema di confisca del profitto, la questione della ripartizione tra correi della somma confiscabile, affermata dalle Sezioni unite n. 13783 del 2025, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità e presuppone che il ricorrente alleghi e documenti la posizione dei coimputati. La censura di sproporzione tra somma confiscata e imposta evasa è, infine, manifestamente infondata quando il ricorrente non abbia assolto l’onere, di merito, di documentare e quantificare elementi passivi idonei a ridurre l’imponibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 2024, ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri il 18 aprile 2023 per i reati di cui agli artt. 5, 4 e 10 del dlgs n. 74 del 2000, commessi nella qualità di amministratore di fatto di una società cooperativa. I giudici di secondo grado, rilevata l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 4 del dlgs n. 74 del 2000, hanno ridotto la pena e rideterminato la confisca per equivalente al solo profitto derivante dalla violazione dell’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, confermando quella diretta.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’erroneità del criterio con cui il merito ha desunto la qualifica di amministratore di fatto, e il difetto di motivazione sulla determinazione della somma confiscata, in assenza del requisito di proporzionalità. La difesa ha poi depositato memoria, insistendo sul primo motivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo motivo, la Corte riconosce che la sentenza impugnata ha effettivamente valorizzato un dato di fatto — le rimesse su un conto corrente non riferibile alla società — che era stato contestato con l’impugnazione senza che la Corte di merito replicasse ai temi prospettati. Il vizio, tuttavia, non è decisivo.
La qualifica di amministratore di fatto è stata infatti giustificata in funzione di altri indici, desunti dalle dichiarazioni di più testi e relativi al soggetto che esercitava il potere contrattuale per conto della società, partecipando alle trattative. Tali indici, per la loro pregnanza sintomatica, sono logicamente sufficienti a fondare la qualifica attribuita in sede di merito. Il ricorrente non si è confrontato con essi: la censura è dunque generica.
Il secondo motivo introduce il tema della sproporzione tra somma confiscata e imposta evasa. La Corte lo ritiene manifestamente infondato: non essendo contestate le componenti positive di reddito risultanti da dati di fatto certi e applicata su esse l’aliquota pertinente, incombeva al ricorrente — in sede di merito — documentare e quantificare elementi passivi idonei a ridurre l’imponibile. Tale onere non risulta adempiuto.
Quanto al tema della possibile ripartizione fra correi del profitto confiscabile, richiamato sulla base delle Sezioni unite n. 13783 del 2025, la Corte osserva che la questione non è concretamente proponibile. Il coimputato giudicato congiuntamente è stato assolto, venendo meno in radice la ragione di un’eventuale suddivisione; quanto alle altre imputazioni, le posizioni dei soggetti che avrebbero dovuto risponderne unitamente al ricorrente sono state stralciate e restano ignote, né il ricorrente le ha indicate, come sarebbe stato suo onere. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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