Misure alternative: rileva la condotta attuale e la relazione UEPE (Cass. pen. Sez. I n. 35924 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati in espiazione, quali punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato, è necessaria la valutazione della condotta successiva ai fatti e della situazione attuale del soggetto. Non è sufficiente verificare l’assenza di indicazioni negative desumibili dal passato, quali i precedenti penali, ma occorre accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente l’avvio di tale processo. Il Tribunale di Sorveglianza adempie all’onere di acquisizione della relazione comportamentale degli organi dell’osservazione penitenziaria anche se riferita a un lasso temporale limitato, potendo fondare il giudizio di pericolosità su plurime fonti di informazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, in relazione a una pena di quattro mesi di reclusione inflitta al condannato per art. 349 cod. pen. Secondo il Tribunale, gli elementi istruttori escludevano qualsiasi prospettiva favorevole di serio reinserimento sociale e le misure erano inidonee a neutralizzare il pericolo di recidiva.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione per l’omessa acquisizione della relazione UEPE. Sosteneva che tra gli atti di causa non era presente la relazione indicata nel provvedimento impugnato e che il Tribunale aveva valorizzato una condanna non irrevocabile e precedenti risalenti nel tempo.
La Motivazione della Corte
La Sez. I ha rigettato il ricorso. Muovendo dall’art. 47 ord. pen., la Corte ha ribadito che il giudizio sulla personalità del condannato non può arrestarsi alla gravità dei reati, ma deve esaminarne i comportamenti attuali, perché non basta constatare l’assenza di indicazioni negative ricavabili dal passato. È necessario accertare in positivo l’esistenza di elementi che sorreggano il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione della recidiva.
La Corte ha precisato che ciò non impone di trarre dai risultati dell’osservazione la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente l’avvio di tale processo critico, richiamando Sez. I n. 31809 del 09/07/2009 e Sez. I n. 31420 del 05/05/2015. Un giudizio prognostico favorevole è imprescindibile anche per l’ammissione alla detenzione domiciliare.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva valorizzato come sintomatici i numerosi precedenti penali, le condotte antigiuridiche tenute fino al 2024 e la consumazione, dopo l’esito positivo di un precedente affidamento in prova, di reati di considerevole allarme sociale. Si tratta di un apparato giustificativo plausibile in fatto e giuridicamente ineccepibile, perché il Tribunale ha adempiuto all’onere di acquisizione e valutazione della relazione comportamentale, pur riferita a un periodo limitato (Sez. I n. 8319 del 30/11/2015; Sez. I n. 20040 del 26/01/2024).
Il giudizio negativo su affidabilità e pericolosità sociale è stato fondato su elementi desunti da diverse fonti di informazione parimenti utilizzabili, come pendenze e provvedimenti giudiziari (Sez. I n. 26232 del 07/07/2020). Il ricorrente ha opposto una lettura alternativa dei medesimi elementi o l’omessa valutazione di ulteriori fonti, senza però indicarne il contenuto. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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