Patteggiamento, inammissibili i motivi sulla penale responsabilità (Cass. pen. Sez. II n. 24007 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ammettendoli solo per vizi attinenti alla espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il motivo che, pur formalmente consentito, denunci l’omessa o insufficiente valutazione delle condizioni che avrebbero imposto il proscioglimento ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché la richiesta di patteggiamento implica sostanziale rinuncia a contestare la penale responsabilità. La confisca disposta con la sentenza di patteggiamento, ove obbligatoria per legge, non richiede accordo tra le parti e non è sindacabile nei limiti dell’impugnazione.

Il Fatto

L’imputato propone ricorso per cassazione, tramite procuratore speciale, avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in data 21/11/2025, ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Il ricorrente articola due motivi: con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice si è limitato a recepire l’accordo senza valutazione critica del quadro probatorio; con il secondo censura la disposta confisca, lamentando l’assenza di motivazione sulla sua natura obbligatoria o facoltativa e sulla sussistenza dei presupposti, della necessità e della proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. o manifestamente infondate. Il Collegio muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, che limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi ivi tassativamente indicate.

Su questa base la Corte qualifica come inammissibile, e all’evidenza elusiva dei limiti normativi, l’enunciazione di un motivo, pur astrattamente e formalmente consentito, relativo alla penale responsabilità. La richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato implica sostanziale rinuncia a ogni questione sulla colpevolezza: non è denunziabile la omessa o insufficiente valutazione delle condizioni che avrebbero potuto consentire il proscioglimento in fatto.

Il Collegio richiama sul punto alcune pronunce: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018; nonché, in parte motiva, Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021. Da esse si evince che, con l’accesso al rito speciale, l’imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell’accusa.

Quanto al secondo motivo, non ricorrendo alcuno dei vizi denunciabili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la Corte ritiene corretta la statuizione che ha disposto la confisca e la distruzione della pistola clandestina sequestrata, trattandosi di misura obbligatoria per legge e che, pertanto, non richiede accordo tra le parti. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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