Intercettazioni, impossibilità oggettiva del PM non integra nullità nel riesame (Cass. pen. Sez. I n. 35923 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del difensore all’ascolto diretto delle conversazioni intercettate poste a base di una misura cautelare e alla trasposizione delle tracce foniche, affermato dalla Corte cost. n. 336 del 2008 e recepito dall’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., non è leso quando il pubblico ministero abbia autorizzato l’accesso e non vi abbia potuto provvedere per una sopravvenuta impossibilità materiale, congruamente motivata. Al rifiuto o all’ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero, che danno luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile l’oggettiva impossibilità di soddisfare la richiesta nei termini indilazionabili del procedimento incidentale de libertate. In tale ipotesi i termini dell’art. 309 cod. proc. pen. non possono essere dilazionati, ma la lesione del diritto di difesa si rimedia con la richiesta di revoca della misura ex art. 299 cod. proc. pen. e con l’eventuale appello ex art. 310 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 02.05.2025, ha rigettato l’istanza di riesame proposta ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere per il delitto di tentato omicidio aggravato ex art. 577, primo comma n. 3), cod. pen. e per quello strumentale di porto illegale di arma comune da sparo.

In sede di riesame la difesa aveva eccepito l’inutilizzabilità della conversazione a cornetta aperta ritenuta fulcro investigativo, perché il pubblico ministero non aveva consentito l’ascolto diretto richiesto. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, rilevando che il pubblico ministero aveva autorizzato l’ascolto, non eseguito per il fermo applicativo dell’archivio digitale necessario alla manutenzione straordinaria del software.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro costituzionale di riferimento. La Corte cost. n. 336 del 2008 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il difensore possa ottenere la trasposizione delle registrazioni utilizzate per la misura cautelare, anche non depositate. Il principio è stato recepito dal legislatore con l’art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 216/2017, che ha novellato l’art. 293, comma 3, cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il diritto difensivo all’accesso ai supporti contenenti le tracce foniche è finalizzato anche al giudizio di riesame, senza necessità di indicare i singoli RIT, e che il pubblico ministero deve provvedere in tempo utile rispetto ai termini dell’art. 309 cod. proc. pen. (Sez. U n. 20300 del 22.04.2010, Lasala; Sez. 6 n. 3371 del 2023, dep. 2024, Policaro).

Il Collegio distingue nettamente due situazioni. Il rifiuto o l’ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero integrano nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che impedisce l’utilizzo della prova in fase cautelare. A tale ipotesi non è equiparabile, per eterogeneità delle situazioni, la impossibilità materiale di evadere la richiesta nei tempi compatibili con la procedura incidentale.

In quest’ultimo caso il pubblico ministero ha l’onere di motivare congruamente le ragioni dell’impossibilità, e il giudice della cautela deve sindacarne la persuasività. L’adempimento di tale onere rende eccezionalmente utilizzabili le conversazioni anche in difetto dell’ascolto diretto. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, quando la richiesta non sia stata proposta in tempo utile o l’impossibilità sia motivata, il Tribunale del riesame decide comunque sugli atti trasmessi, senza dilazionare i termini, restando salva la revoca ex art. 299 cod. proc. pen. e l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 41362 del 11.07.2013, Drago).

Le pronunce invocate dal ricorrente, tra cui Sez. 6 n. 3371 del 2023, Policaro, non depongono in senso contrario, perché relative a casi di mancato riscontro, di giustificazioni assenti o valutate inadeguate. Nel caso concreto la richiesta era specifica e tempestiva, ma il pubblico ministero aveva autorizzato l’ascolto e l’esecuzione era stata impedita dal fermo applicativo dell’archivio digitale, circostanza non contestata. Il ricorso è quindi infondato e va rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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