Revoca sospensione condizionale: rileva condanna nel termine non emissione provvedimento (Cass. pen. Sez. I n. 35969 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., presuppone che nel termine stabilito il condannato riporti una condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti di legge. È necessario che la successiva condanna divenga irrevocabile nel quinquennio dalla definitività della precedente, non che il provvedimento di revoca sia emesso entro quel termine: siffatta condizione non risulta dal disposto normativo né è affermata a livello giurisprudenziale. Ne consegue che è inammissibile, per manifesta infondatezza, il motivo che contesti la revoca assumendone l’intervenuta emissione oltre il quinquennio.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo la richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, ha disposto la revoca delle sospensioni condizionali delle pene concesse al condannato con tre diverse sentenze esecutive.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione degli artt. 163, 167 e 168 cod. pen., per essere la revoca intervenuta oltre il quinquennio dalla definitività delle sentenze; la violazione delle norme sul legittimo impedimento e sul rinvio dell’udienza, per il mancato accoglimento della richiesta di presenza in udienza di un terzo; la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento della continuazione tra tutte le sentenze esecutive.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. L’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale qualora, nei termini stabiliti, il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti di legge.

Il requisito richiesto dalla norma è che la successiva condanna intervenga nel quinquennio dalla definitività della precedente. Non è invece necessario che il provvedimento di revoca sia emesso entro detto termine: tale condizione non risulta dal disposto normativo né è affermata a livello giurisprudenziale.

La Corte richiama Sez. 4, n. 45716 dell’11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036, secondo cui la revoca di diritto implica che l’altra condanna, per delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. Tale sequenza si è verificata nel caso concreto, rispetto alle condanne irrevocabili succedutesi nel tempo.

Gli altri due motivi sono inammissibili perché aspecifici: riguardano persona e provvedimento diversi dall’odierno ricorrente e dall’ordinanza impugnata. La richiesta di rinvio per legittimo impedimento e la richiesta di continuazione in sede esecutiva non trovano riscontro in atti, né emergono dal verbale di udienza, né dal tenore dell’ordinanza impugnata.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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