Nullità per omessa citazione non deducibili con incidente di esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 35970 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le nullità assolute e insanabili derivanti, in un giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato o del suo difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., per effetto dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza. Resta ferma la possibilità di far valere l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo attraverso la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione, investito di un ricorso per cassazione riqualificato come incidente di esecuzione, è vincolato al decisum della Suprema Corte e non può riesaminare il merito della vicenda né trasmettere gli atti alla Corte per una rivalutazione. Non integra alcuna delle ipotesi ammesse a incidente di esecuzione la nullità del decreto che dispone il giudizio.

Il Fatto

Un imputato aveva depositato dinanzi alla Corte di appello istanza di rescissione del giudicato o, in subordine, di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. La Corte territoriale respingeva l’istanza; avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione, che la Seconda sezione penale riqualificava come incidente di esecuzione.

Il Tribunale, investito della questione, dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione, rilevando la correttezza del rimedio proposto dal ricorrente. Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 25 e 111 Cost. e 6 CEDU: il Tribunale, a fronte della riqualificazione, non avrebbe valutato i contenuti dell’istanza e non si sarebbe attenuto al decisum della Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato e lo rigetta. Il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio fissato dalle Sezioni Unite n. 15498 del 2020, secondo cui le nullità assolute e insanabili da omessa citazione dell’imputato o del difensore, nel giudizio in assenza, non sono deducibili con incidente di esecuzione per effetto del giudicato.

La pronuncia delle Sezioni Unite individua tassativamente le ipotesi che possono dar luogo a incidente di esecuzione: i vizi di notificazione del decreto penale di condanna; i vizi di omessa o illegittima notificazione dell’avviso di ritardato deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; i vizi di omessa o illegittima notificazione dell’estratto della sentenza emessa nei confronti dell’imputato contumace ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo resta soggetto alla previgente regolamentazione per essere stato celebrato prima dell’introduzione dell'”assenza” e della disciplina transitoria dell’art. 15-bis della legge n. 118 del 2014. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 1552 del 2018, Sez. I n. 21735 del 2018, Sez. I n. 8654 del 2018 e Sez. I n. 20485 del 2016.

Tra le ipotesi ammesse a incidente di esecuzione non rientra la nullità del decreto che dispone il giudizio lamentata dalla difesa. Il ricorso, nel suo tenore, verteva sulla mancata formazione del titolo esecutivo per omessa notifica del decreto al difensore di fiducia e sull’invalidità degli atti successivi, non sulla sussistenza dei presupposti della rescissione del giudicato.

La Corte rileva altresì che la Corte di appello, nel rigettare la richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen., aveva evidenziato che l’imputato aveva avuto piena conoscenza del processo, essendogli stati notificati personalmente sia il decreto che disponeva il giudizio sia il rinvio dell’udienza per l’emergenza Covid, nonché, tramite raccomandata, il decreto di liquidazione delle spese del perito. Ne segue il rigetto del ricorso e, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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