Divieto di accesso questorile e pericolo per la sicurezza: valutazione anticipata (Cass. pen. Sez. I n. 35966 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 si configura con la violazione del divieto di accesso adottato dal Questore ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 della medesima fonte, a fronte di condotte reiterate che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture indicate. La pericolosità valutata dall’autorità amministrativa, ancorata all’imprescindibile dato oggettivo della reiterazione, ha natura astratta e si sostanzia nella plausibile e razionale previsione che la condotta repressa funga da fattore di innesco di situazioni di perturbamento della sicurezza collettiva. Non è dunque necessaria la derivazione di un concreto pericolo già manifestatosi, essendo sufficiente l’anticipazione della soglia dell’intervento inibitorio. Quanto all’elemento soggettivo, il reato è contravvenzionale e punibile anche a titolo di mera colpa; la mancata traduzione del provvedimento non integra ignoranza scusabile se il destinatario ha adeguata comprensione dell’idioma.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per la contravvenzione di cui all’art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14. Contestata la violazione del divieto di accesso disposto dal Questore per nove mesi in aree di parcheggio e strade limitrofe, l’imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, con la diminuente per il rito.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 9, commi 1 e 2, e 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, sostenendo che la condotta non integra il reato per difetto di un concreto pericolo per la sicurezza, non adeguatamente motivato dal provvedimento questorile, del quale chiedeva la disapplicazione. Ha inoltre prospettato la carenza dell’elemento soggettivo per la mancata traduzione dell’atto in lingua comprensibile.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché in fatto, generico e aspecifico. Il ricorrente, nel riproporre le ragioni della richiesta disapplicazione dell’ordine questorile, non si è confrontato con la motivazione della sentenza territoriale, che ha diffusamente argomentato sull’insussistenza dei presupposti per addivenire alla disapplicazione, senza incorrere in violazione di legge né in manifesta illogicità o contraddittorietà.
Sul punto centrale, la Corte territoriale ha osservato che la prerogativa questorile di disporre il divieto di accesso ad aree urbane esprime la volontà del legislatore di prevenire ab origine ogni possibile rischio per la pubblica sicurezza. La soglia dell’intervento inibitorio è anticipata alla possibilità che la condotta reiterata integri pericolo, si presti cioè a degenerare in situazioni non ancora manifestatesi, ma in potenza prefigurabili.
La pericolosità vagliata dall’autorità amministrativa è quindi di natura astratta: pur ancorata all’imprescindibile dato oggettivo della reiterazione, condizione non contestata, essa è integrata dalla plausibile e razionale previsione che la condotta repressa funga da fattore di innesco di perturbamento della sicurezza collettiva. Rileva, in particolare, che anche il rifiuto del versamento o il semplice fastidio per l’indebita interferenza costituiscono prevedibili e non eccezionali fattori di contrasto, il cui degenerare può coinvolgere terzi compresenti sull’area.
Quanto all’elemento soggettivo, i giudici di appello hanno ricordato che il reato è contravvenzionale e punibile anche a titolo di mera colpa. La supposta ignoranza della lingua italiana è stata esclusa in ragione della permanenza in Italia, delle precedenti condanne per il medesimo reato e del verbale di identificazione, che attesta la comprensione dell’idioma. Il prevenuto, del resto, non si porrebbe in posizione dissimile da quella di un cittadino medio di nazionalità italiana.
Nota della Redazione
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