Falsa attestazione nella domanda di reddito di cittadinanza presentata senza firma digitale (Cass. pen. Sez. III n. 36074 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un’istanza inoltrata in via telematica all’INPS per ottenere il reddito di cittadinanza, ancorché non sottoscritta con le modalità previste dall’art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. L’irrituale sottoscrizione, non determinando l’inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l’effetto costituito dall’erogazione del sussidio. In materia di falso ideologico vale il principio generale per cui il delitto è configurabile in presenza di atto invalido ed è escluso solo in caso di atto inesistente, inidoneo a produrre effetti giuridici.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, per avere inserito nella richiesta di beneficio la presenza di una persona in realtà estranea al nucleo familiare attestato nelle certificazioni in atti. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna.

Ricorre per cassazione la condannata deducendo la violazione dell’art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005: la domanda di ammissione al reddito di cittadinanza sarebbe stata presentata senza il rispetto dei requisiti di validità previsti dalla norma, con conseguente impossibilità di configurare il reato. Il Procuratore generale conclude per la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso infondato. La ricorrente non contesta la falsità del dato rappresentato al momento della richiesta, né la sua rilevanza per ottenere il reddito di cittadinanza in misura superiore a quanto in realtà spettante. Le censure riguardano esclusivamente le modalità di presentazione della domanda, ritenute inidonee a integrare la fattispecie criminosa.

L’assunto non è condivisibile. La Suprema Corte richiama il proprio indirizzo interpretativo secondo cui la falsa attestazione contenuta in un’istanza inoltrata in via telematica all’INPS, non sottoscritta con le modalità del codice dell’amministrazione digitale, integra il delitto contestato. L’irrituale sottoscrizione, infatti, non determina l’inesistenza della richiesta e non le impedisce di produrre l’effetto dell’erogazione del sussidio (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024).

Il Collegio richiama il principio generale in materia di falso ideologico, enunciato anche dalle Sezioni Unite: il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido ed è escluso solo in caso di atto inesistente, come tale inidoneo a produrre effetti giuridici (Sez. U, n. 7299 del 30/06/1984; Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020). Nella specie la domanda, inoltrata per via telematica e non sottoscritta, è stata formalmente acquisita e protocollata dall’INPS e ha costituito presupposto per l’erogazione effettivamente avvenuta del beneficio.

Il principio è pienamente applicabile anche nel caso in esame, risultando irrilevante il diverso contenuto della falsa dichiarazione. Da ultimo, in senso conforme, la Corte richiama Sez. 2, n. 21875 del 09/04/2025. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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