Contestazione suppletiva della recidiva solo al pubblico ministero senza preclusioni (Cass. pen. Sez. 4 n. 4848 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del pubblico ministero di procedere alla modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., contestando un fatto diverso ovvero una circostanza aggravante come la recidiva, costituisce esercizio dell’azione penale, è esclusivo e non richiede né il consenso dell’imputato né l’autorizzazione del giudice. Tale potere non è soggetto a preclusioni temporali potendo essere esercitato fino alla chiusura dell’istruzione dibattimentale, ed è utilizzabile anche sulla base dei soli atti acquisiti nelle indagini preliminari. Il giudice del dibattimento non può pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. senza considerare la modificazione dell’imputazione ritualmente effettuata dal pubblico ministero.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo condannava l’imputato per il reato di guida senza patente perché mai conseguita, previsto dall’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, con l’aggiunta al capo di imputazione della frase «con recidiva, essendo già stato sanzionato per la medesima infrazione in data 17 maggio 2020». La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione per mezzo del difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun controllo preventivo sull’ammissibilità della contestazione proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.; egli deve invece decidere sulla base dell’imputazione come modificata, verificando la responsabilità penale dell’imputato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la modifica dell’imputazione rappresenta un potere esclusivo del pubblico ministero, espressione della obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., non subordinato ad alcuna autorizzazione del giudice. Tale potere può essere esercitato subito dopo l’apertura del dibattimento, anche sulla base dei soli atti delle indagini preliminari, fino alla chiusura dell’istruzione dibattimentale, non essendo previsti limiti temporali né condizionamenti di sorta.
Nel caso di specie, la contestazione della recidiva era stata legittimamente operata dal pubblico ministero, essendo gli elementi risultanti dal fascicolo processuale. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata prova della definitività della violazione amministrativa del 17 maggio 2020. Secondo la giurisprudenza consolidata, per l’integrazione della recidiva nel biennio non è necessaria una attestazione documentale della definitività dell’accertamento, essendo sufficiente un elemento di prova accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di aver proposto ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o richiesta di oblazione. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva allegato l’impugnazione del verbale di contestazione, né dedotto di aver effettuato l’oblazione.
Infine, il terzo motivo concernente l’avvenuta prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il fatto commesso nel settembre 2020, la prescrizione è cessata con la sentenza di primo grado dell’aprile 2024, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 134/2021, senza che risultassero superati i termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.
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Nota della Redazione
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