Peculato escluso se il denaro deriva dalla condotta truffaldina (Cass. pen. n. 12675/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del peculato, la disponibilità del denaro deve derivare dall’ufficio o dalla funzione pubblica e può essere collegata anche a una situazione occasionale rispetto all’esercizio di tali attribuzioni. Non ricorre però tale relazione quando sia lo stesso agente, mediante artifici o altra condotta illecita, a creare l’occasione per acquisire il denaro e successivamente appropriarsene. L’acquisizione della disponibilità della res attraverso una condotta illecita autonoma, estranea al rapporto pubblico, interrompe il collegamento funzionale con l’ente e può condurre alla diversa qualificazione del fatto come truffa. L’omessa pronuncia su uno specifico punto dell’appello cautelare determina invece l’annullamento del provvedimento limitatamente alla questione non esaminata.
Il Fatto
Il procedimento cautelare riguardava un medico che, secondo l’ipotesi accusatoria, aveva ricevuto direttamente dai pazienti somme corrisposte per prestazioni professionali, comunicando all’Azienda sanitaria soltanto una parte delle visite ed effettuando la regolarizzazione amministrativa e fiscale quando il paziente richiedeva la relativa documentazione. Il giudice per le indagini preliminari aveva qualificato i fatti come truffa aggravata anziché peculato e aveva disposto il sequestro soltanto di una parte delle somme indicate nella richiesta del Pubblico Ministero.
Il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l’appello del Pubblico Ministero. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, ai fini del peculato, fosse sufficiente che la disponibilità del denaro derivasse anche solo occasionalmente dall’esercizio dell’ufficio, senza necessità di una detenzione qualificata. Ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia sulla richiesta di estendere il sequestro all’intero profitto indicato nell’originaria istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara manifestamente infondata la censura relativa alla qualificazione giuridica della condotta. La tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe sufficiente un rapporto di mera occasionalità tra disponibilità del denaro e ufficio pubblico, non può essere estesa al caso nel quale quella stessa disponibilità sia stata generata dalla condotta illecita dell’agente. Se l’agente crea artificiosamente l’occasione che gli consente di acquisire le somme, non può ritenersi che il possesso o la disponibilità derivino dall’ufficio nel senso richiesto per il peculato.
Nel caso esaminato, secondo la ricostruzione recepita dal Tribunale, le prestazioni e i relativi pagamenti si collocavano in un contesto sostanzialmente privatistico, realizzato mediante accordo o connivenza con il personale dell’ufficio competente e seguito dalla regolarizzazione amministrativa soltanto quando richiesta dal paziente. L’illiceità della modalità di acquisizione del denaro costituiva dunque una ragione autonoma della disponibilità della res e recideva il rapporto funzionale con l’ente pubblico. Per tale parte il ricorso viene dichiarato inammissibile.
È invece accolto il motivo relativo al sequestro. La Corte rileva che il Tribunale aveva completamente omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta del Pubblico Ministero concernente l’accoglimento soltanto parziale dell’istanza cautelare patrimoniale. L’assenza totale di motivazione su tale punto impone l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla questione del sequestro, con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame, mentre il ricorso viene dichiarato inammissibile nel resto.
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