Divieto di espatrio è contenuto necessario del lavoro di pubblica utilità sostitutivo (Cass. pen. Sez. III n. 30440 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall’art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689 — introdotto dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non costituiscono pene accessorie la cui applicazione dipenda dalla discrezionale valutazione del giudice. Esse integrano il contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva e vanno applicate obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento. La richiesta dell’imputato di applicazione della pena sostitutiva, o il consenso prestato alla richiesta del pubblico ministero, implica necessariamente l’accettazione delle prescrizioni che la connotano, compreso il divieto di espatrio.
Il Fatto
Il Tribunale ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 10 d.lgs. n. 74/2000 e 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, condannandolo alla pena detentiva e alle correlate pene accessorie. La pena detentiva è stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, con applicazione delle prescrizioni fissate dall’art. 56-ter l. n. 689/1981.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta l’illegittima applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 56-ter e, in particolare, del divieto di espatrio, sostenendo che esso non potrebbe essere imposto in modo rigido e automatico, con richiamo alla giurisprudenza costituzionale e convenzionale e a un precedente di legittimità che lo ha escluso per chi è ammesso alla messa alla prova.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove da un principio già affermato in materia di sanzioni sostitutive: le prescrizioni dell’art. 56-ter l. n. 689/1981 non sono pene accessorie rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva (Sez. 6 n. 41487 del 16/10/2024; Sez. 6 n. 30768 del 16/05/2023).
Da tale qualificazione deriva l’applicazione obbligatoria delle prescrizioni, anche in caso di patteggiamento. La richiesta formulata dall’imputato, o il consenso prestato alla richiesta del pubblico ministero, implica infatti l’accettazione delle prescrizioni che connotano la pena sostitutiva.
Il principio è stato ribadito con specifico riferimento al divieto di espatrio da Sez. 3 n. 44347 del 2024, non massimata. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsene.
Non coglie nel segno il richiamo alla sentenza della Corte E.D.U. del 20/09/2016 nel caso Vlasov e Benyash c. Russia. La vicenda esaminata dal giudice convenzionale è del tutto differente: in quel caso il divieto di espatrio risultava potenzialmente in conflitto con il giudizio di non pericolosità che aveva consentito agli interessati di usufruire della sospensione condizionale della pena. Nel caso in esame, invece, il divieto è strumentale alla funzione specialpreventiva che la pena sostitutiva è destinata a soddisfare.
Parimenti irrilevante è il precedente di Cass. n. 17507/2020, che si è pronunciato su una questione diversa, relativa alla competenza del giudice dell’esecuzione in ordine al nulla osta al rilascio del passaporto. Esclusa la violazione di legge e il deficit motivazionale, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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