Sequestro preventivo, ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 36353 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Restano consequently estranee al giudizio di legittimità le doglianze che prospettano profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, nonché le censure meramente contestative degli elementi indiziari. Il difetto di autonoma valutazione degli elementi posti a sostegno della richiesta di misura, se dedotto in termini generici, non integra violazione di legge.

Il Fatto

Il Tribunale, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo, a fini di confisca diretta o per equivalente, emesso dal G.i.p. in relazione al profitto del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Il sequestro riguardava la posizione del ricorrente, nella duplice qualità di indagato e di legale rappresentante di una società, con riferimento alla contabilizzazione di una fattura asseritamente riferita a operazione inesistente.

Avverso l’ordinanza del Tribunale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge sotto due profili: il carattere generico della motivazione, che avrebbe desunto la falsità della fattura dalle sole conclusioni investigative sulla natura di “cartiera” della società emittente, senza verifica in concreto dell’operazione sottesa al documento; e la violazione del principio che impone al Tribunale di annullare il provvedimento in difetto di autonoma valutazione degli elementi posti a sostegno della richiesta di misura.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla cornice ermeneutica consolidata in materia di impugnazioni cautelari reali. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nella quale devono comprendersi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Su questa base la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01 e, in senso conforme, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01. Il principio è che il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della presenza e della tenuta minima dell’apparato argomentativo, senza poter debordare nel merito della valutazione indiziaria.

Applicando tale criterio, la Corte rileva che il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale è tutt’altro che assente o apparente. Il giudice del riesame ha, per un verso, inquadrato la società del ricorrente in un più ampio contesto illecito riferibile a un familiare, evidenziando il collegamento tra compagini sociali formalmente riconducibili a terzi; per altro verso, ha valorizzato la circostanza che il ricorrente non avesse contezza precisa della società e dei suoi estremi identificativi, rafforzando gli indizi sulla impostazione accusatoria.

Quanto al dedotto difetto di autonoma valutazione, la Corte osserva che la questione è stata prospettata in termini del tutto generici, e dunque non idonea a integrare una violazione di legge. Le censure volte a evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione sono invece estranee all’ambito riservato al giudizio di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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