Termine congruo di traduzione dell’ordinanza cautelare e interesse dell’alloglotta a impugnare (Cass. pen. Sez. II n. 36290 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un indagato alloglotta, quando risulti già emersa la sua non conoscenza della lingua italiana, è affetta da nullità, in caso di mancata traduzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove invece la traduzione sia stata tempestivamente disposta ed eseguita, il diverso profilo del termine congruo di traduzione, contemplato dall’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se motivata secondo logica, massime di esperienza ed emergenze processuali. Il soggetto alloglotta che lamenti la violazione di prerogative difensive ha inoltre l’onere di allegare un interesse concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente il pregiudizio astratto o potenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza aveva applicato la misura della custodia in carcere per il delitto di rapina impropria aggravata. L’indagato, alloglotta, ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 143 cod. pen.

La difesa evidenzia che il provvedimento restrittivo, tradotto in lingua araba, è stato notificato all’indagato solo il 4 giugno 2025, in epoca successiva sia alla scadenza del termine per proporre riesame sia alla celebrazione dell’udienza camerale, tenutasi nella mattinata dello stesso giorno. Da qui la doglianza sulla decorrenza del termine e sulla nullità del titolo custodiale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15069 del 26/10/2023, secondo cui l’ordinanza cautelare emessa verso un indagato alloglotta, quando sia già emersa la sua non conoscenza della lingua italiana, è affetta da nullità in caso di mancata traduzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen.

Nel caso concreto, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari ha tempestivamente disposto la traduzione del provvedimento, eseguita correttamente il giorno successivo all’adozione del titolo custodiale. Non ricorre dunque l’ipotesi della mancata traduzione ab origine, venendo in rilievo il diverso profilo del termine congruo di cui all’art. 143, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo le Sezioni Unite, tale termine costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, da condurre caso per caso tenendo conto del tempo necessario al reperimento dell’interprete, dell’entità e complessità del testo e dei tempi tecnici di esecuzione. Il Tribunale del riesame ha argomentato sulla congruità dei venti giorni impiegati, rilevando che l’attività era stata disposta senza ritardo, che il testo era composto da varie pagine a caratteri fitti con argomentazioni tecniche e che l’interprete di lingua araba era già gravato da altri incombenti.

L’apparato argomentativo è apparso puntuale, aderente ai dati documentali e immune da vizi logici, dunque insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha poi rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità: il ricorso è aspecifico, poiché si limita a invocare l’esigenza di certezza e pienezza del diritto di difesa senza dedurre un pregiudizio concreto alle prerogative dell’indagato. Il difensore, anziché attendere il provvedimento tradotto, aveva già proposto richiesta di riesame nel termine dell’art. 309 cod. proc. pen., sia in punto di gravità indiziaria sia quanto alle esigenze cautelari.

All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Non derivando dalla decisione la rimessione in libertà, è stata disposta la trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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