Patrocinio a spese dello Stato e vecchie condanne per droga (Corte cost. n. 55/2026)
Con la sentenza n. 55 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, la norma che presume il superamento dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato in capo a chi è stato condannato in via definitiva per alcuni reati. La Corte non ha deciso se la norma sia legittima: si è fermata prima, perché il giudice che aveva sollevato la questione non aveva motivato in modo sufficiente.
La norma. Chi ha un reddito entro una certa soglia può farsi assistere da un avvocato a spese dello Stato. L’articolo 76, comma 4-bis, introdotto nel 2008, prevede però che, per chi ha riportato una condanna definitiva per determinati reati, tra cui quelli in materia di stupefacenti previsti dall’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nelle ipotesi aggravate, il reddito si presuma superiore ai limiti di legge. La Corte ricorda due propri precedenti: con la sentenza n. 139 del 2010 quella presunzione, prima assoluta, è diventata superabile con prova contraria; con la sentenza n. 223 del 2022 è stato escluso dall’elenco lo spaccio di lieve entità.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze un imputato, cittadino straniero, condannato per tentato furto semplice, aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Dal certificato penale risultava una condanna del 2000, divenuta irrevocabile nello stesso anno, con applicazione della pena su richiesta, per reati in materia di stupefacenti aggravati dal coinvolgimento di minorenni. Per superare la presunzione l’interessato aveva prodotto una autodichiarazione con la quale attestava redditi entro i limiti negli anni dal 2022 al 2024, l’assenza di conviventi, l’assenza di beni immobili e di beni mobili registrati, la condizione di senza fissa dimora e lunghi periodi di detenzione, oltre alla richiesta di una certificazione sui redditi all’estero.
Il dubbio del giudice. Il tribunale ha ritenuto che la prova contraria non fosse stata fornita, perché l’interessato si era limitato alla documentazione consueta. Ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale, richiamando gli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, e sostenendo che la presunzione, così costruita, sia irragionevole e limiti il diritto di difesa di chi non ha mezzi.
La decisione. La Corte non è entrata nel merito. Ha ricordato che il giudice il quale solleva una questione deve spiegare con chiarezza perché la norma contestata deve essere applicata nel processo che sta trattando: senza quella spiegazione, il controllo di costituzionalità non può essere svolto. Nel caso in esame la motivazione è stata giudicata carente. Il tribunale ha affermato in modo sintetico che mancava la prova contraria, ma non ha esaminato i documenti prodotti, non ha valutato le dichiarazioni sull’assenza di redditi familiari, di beni e di fissa dimora, e non ha spiegato perché non avesse disposto gli accertamenti che la legge gli consente di chiedere. Non ha inoltre considerato che la condanna risaliva a oltre venticinque anni prima.
Il peso del tempo. Su questo punto la Corte ha ribadito un’indicazione già contenuta nella sentenza n. 139 del 2010: la durata illimitata nel tempo della presunzione è un elemento di irrazionalità. Ne discende che, quanto più la condanna è lontana nel tempo, tanto meno stringente deve essere l’onere della prova richiesto a chi vuole superare la presunzione.
Cosa cambia in pratica. La norma resta in vigore e la presunzione continua ad applicarsi. Chi ha una condanna definitiva per uno dei reati elencati parte quindi da una posizione sfavorevole, ma può dimostrare il contrario: conviene documentare la propria situazione economica nel modo più completo possibile, con dichiarazioni dei redditi, certificazioni, attestazioni sull’assenza di beni e sulla composizione del nucleo familiare. Il giudice, dal canto suo, deve esaminare davvero quel materiale e spiegare le proprie conclusioni, e deve tenere conto della distanza temporale della condanna. Una motivazione generica non è sufficiente né per respingere la domanda né per portare la questione davanti alla Corte costituzionale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/55