Ricorso del pubblico ministero avverso assoluzione per contraffazione di marchi è ammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 36404 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati a citazione diretta, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione deducendo tutti i motivi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen., siano essi violazioni di legge o vizi di motivazione, senza alcuna limitazione ai sensi dell’art. 608, comma 2, cod. proc. pen. Il vizio di mancanza di motivazione è configurabile quando il giudice ometta di valutare elementi decisivi acquisiti agli atti, creando un vuoto argomentativo di carattere decisivo. Non è sufficiente che la sentenza richiami atti di un diverso procedimento penale per fondare il ragionevole dubbio, se non ne spiega la reale incidenza probatoria rispetto agli elementi raccolti nel procedimento in esame.
Il Fatto
Con sentenza del 28 febbraio 2025, il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 473, comma 1, cod. pen., contestato per la contraffazione di marchi di prodotti industriali, commessa in data 21.09.2023. Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ma ha ritenuto sussistente un ragionevole dubbio sulla effettiva responsabilità dell’imputato, valorizzando atti di un diverso procedimento penale da cui emergeva che la moglie e la figlia dello stesso avevano gestito di fatto l’attività commerciale formalmente intestata all’imputato.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione, denunciando manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le indagini a carico dei congiunti riguardavano condotte verificatesi in un periodo successivo e che l’imputato era titolare della ditta presso cui erano stati rinvenuti i beni contraffatti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata, emessa il 28 febbraio 2025, riguardava un reato a citazione diretta, punito con pena non superiore a quattro anni: era quindi ricorribile unicamente per cassazione e non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114 del 9 agosto 2024. La pronuncia del giudice monocratico era intervenuta dopo l’entrata in vigore della riforma.
La Corte richiama poi l’art. 608, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui non è configurabile alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso da parte dell’organo della pubblica accusa. In sede di ricorso avverso sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., il pubblico ministero può dedurre tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen., compreso il vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva. Sul punto la Corte richiama Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029-01.
Nel merito la Corte ritiene il ricorso fondato. La motivazione della sentenza impugnata presenta il lamentato vizio di carenza motivazionale. Il Tribunale ha attribuito rilievo fondamentale alla circostanza, desunta da atti di un diverso procedimento penale, che anche alla moglie e alla figlia dell’imputato fossero state contestate analoghe condotte, inferendo da ciò l’impossibilità di avere certezza della riconducibilità dei fatti all’imputato.
Tuttavia la sentenza omette di considerare che quegli atti afferivano a condotte poste in essere nell’ambito di diverse ditte individuali e in un arco temporale comunque diverso da quello della condotta in esame. Non spiega perché la pendenza di un diverso procedimento a carico dei congiunti per condotte analoghe possa elidere la rilevanza probatoria degli elementi acquisiti a carico dell’imputato. In particolare, risulta irragionevolmente sminuita la rilevanza della titolarità dell’impresa, della presenza dell’imputato al momento dell’accesso e del rinvenimento, nella sua residenza, di una macchina ricamatrice collegata a una pen drive con files per la riproduzione di loghi di note case di moda.
La Corte conclude che ricorre il vizio di mancanza di motivazione, per la configurabilità di un vuoto argomentativo di carattere decisivo rispetto a elementi di valutazione trascurati, richiamando Sez. 2, n. 7709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01. Dispone pertanto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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