Riesame cautelare, sindacato di legittimità sul quadro indiziario (Cass. pen. Sez. VI n. 2094 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché con ricorso per cassazione sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione verifica, nei limiti propri del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, con controllo sul rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è pertanto consentito proporre censure che investano la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, in luogo di denunciare un difetto argomentativo, opponga alla motivazione del riesame una lettura alternativa degli elementi di prova.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato e di altri, in relazione ai delitti di tentata estorsione aggravata in concorso e di porto e detenzione illegale di armi in concorso. Il Tribunale del riesame di Lecce, riqualificata la condotta estorsiva in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, ha annullato l’ordinanza genetica.
Investita del ricorso, la Sez. II ha annullato con rinvio il provvedimento del riesame per totale mancanza di motivazione sull’annullamento del titolo cautelare relativo alle fattispecie in materia di armi e per difetto di motivazione sulla riqualificazione del delitto estorsivo. In sede di rinvio il Tribunale di Lecce ha confermato la riqualificazione e ha applicato all’indagato la misura degli arresti domiciliari per il reato in materia di armi. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, per difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alla consapevolezza del ricorrente della presenza e dell’esibizione delle armi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Preliminarmente ricostruisce l’ampiezza del proprio sindacato: quando è dedotto un vizio di motivazione del provvedimento del riesame sui gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità non si estende alla ricostruzione del fatto, ma resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica dell’apparato argomentativo.
Il giudice di merito deve esplicitare le ragioni che lo hanno portato a ritenere grave il quadro indiziario; la Corte verifica che tale percorso rispetti i canoni della logica e i principi di diritto che regolano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Entro questi confini, non è consentito introdurre censure che si traducano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate.
Nel caso concreto la motivazione del Tribunale sfugge alle censure, perché il ricorrente oppone una lettura alternativa degli elementi di prova. Il Tribunale ha ricostruito i fatti rilevando che l’esibizione delle pistole aveva finalità palesemente intimidatoria, in coerenza con il tenore delle minacce di morte proferite e rivolte anche alla famiglia della persona offesa.
Quanto alla prospettata inconsapevolezza del ricorrente, la Corte la ritiene non sostenibile, alla luce della sua presenza durante l’intera sequenza descritta dalla vittima. Nel ricorso non è stata dedotta alcuna sua possibile presenza casuale sul luogo dell’incontro.
All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvede agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es. cod. proc. pen., essendo stata sospesa l’efficacia dell’ordinanza impugnata fino alla sua definitività.
Nota della Redazione
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