Aggravanti mafiosi e concorrente esterno: sufficienza della colposa ignoranza (Cass. pen. Sez. II n. 34328 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le aggravanti di cui all’art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. sono applicabili anche al concorrente esterno al sodalizio mafioso, purché egli sia consapevole della disponibilità delle armi e del reinvestimento dei proventi illeciti ovvero ignori tali circostanze per colpa, secondo la regola dell’art. 59, secondo comma, cod. pen. Il carattere armato della consorteria mafiosa storica non può essere automaticamente presunto in capo al concorrente esterno, ma va accertato con riferimento al periodo di interazione con l’associazione. In sede di rinvio il giudice è vincolato alle indicazioni della sentenza di annullamento, ma resta libero di integrare o sostituire le argomentazioni censurate per pervenire allo stesso risultato decisorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in sede di rinvio, confermava la sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. e la pena inflitta a un imputato ritenuto concorrente esterno di Cosa Nostra, escludendo le attenuanti generiche.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per la configurazione dell’aggravante della disponibilità delle armi; parimenti per l’aggravante del reinvestimento dei proventi; infine per il diniego delle attenuanti generiche. La questione centrale riguardava i limiti del giudizio di rinvio e i criteri di imputazione soggettiva delle aggravanti in capo al concorrente esterno.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto l’orientamento costante secondo cui, quando il giudice di rinvio ritenga inadempiuto l’obbligo di motivazione, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento. Resta però libero di pervenire allo stesso risultato con argomentazioni diverse o integrando quelle censurate, nell’ambito del capo colpito da annullamento (tra le altre, Sez. VI n. 19942 del 2019 e Sez. VI n. 19206 del 2013).

Quanto alla prima aggravante, i giudici di legittimità confermano che il carattere armato non può essere automaticamente esteso al concorrente esterno. La Corte territoriale, disponendo la rinnovazione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., aveva acquisito le pronunce irrevocabili emesse nei confronti dei coimputati separatamente giudicati, valutandole come riscontro del carattere armato dell’organizzazione. La motivazione ha sviluppato un apparato puntuale sulla consapevolezza dell’imputato, o sulla sua ignoranza colposa, in ragione del ruolo di imprenditore colluso e dei patti di cooperazione protratti per anni, nel corso dei quali i mandamenti interessati avevano concreta disponibilità di armi.

Sul secondo motivo, la Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 25191 del 2014, Iavarazzo. L’aggravante del reinvestimento è di natura oggettiva e applicabile anche al concorrente esterno, ove consapevole o colposamente ignorante. Il giudice di rinvio aveva accertato l’assunzione di una posizione dominante mafiosa nel settore delle slot machines e delle scommesse on line, con capitali di provenienza delittuosa, e il ruolo attivo dell’imputato nella gestione monopolistica, con versamento di somme a titolo di protezione. Da tali elementi ha tratto il coefficiente soggettivo richiesto dall’art. 59, secondo comma, cod. pen.

Il terzo motivo è giudicato generico. La Corte di appello ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, considerando del tutto subvalenti gli elementi favorevoli prospettati solo in cassazione rispetto alla gravità e alla durata della condotta e all’intensità del dolo. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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