Bancarotta documentale specifica e generica compatibili su condotte diverse (Cass. pen. Sez. V n. 36402 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le due forme di bancarotta fraudolenta documentale previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. (oggi art. 322 CCI) — la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili, a dolo specifico, e la tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, a dolo generico — sono tra loro incompatibili solo se riferite al medesimo fatto storico, non a condotte storicamente differenti. La sottrazione di alcuni libri e l’intrinseca falsità di altre scritture non sottratte possono quindi coesistere, perché aggrediscono lo stesso bene giuridico con modalità esecutive alternative e fungibili di un unico reato. L’accertata inesistenza di una delle condotte contestate non impone, per ciò solo, la relativa assoluzione.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore di una società dichiarata fallita, era tratto a giudizio per bancarotta fraudolenta documentale e per dichiarazione fiscale fraudolenta, per aver sottratto i libri e le scritture contabili sociali e per aver utilizzato in dichiarazione fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

La prospettazione accusatoria era confermata in primo grado e, in appello, dalla Corte territoriale, che rideterminava soltanto il trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’incompatibilità tra le due forme di bancarotta documentale contestate, l’insufficienza delle presunzioni poste a fondamento della responsabilità fiscale e l’omessa motivazione sull’invocata attenuante per il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla struttura delle due fattispecie. La forma specifica sanziona la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali; la forma generale, invece, presuppone che la contabilità sia stata effettivamente tenuta, ancorché in modo da rendere impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, e si struttura a dolo generico.

Le due figure, osserva la Corte, tutelano il medesimo interesse a una chiara e veritiera rappresentazione contabile, ma sono costruite in termini radicalmente differenti: l’esistenza materiale dei libri, la loro apprensione e la loro valutazione da parte degli organi fallimentari segnano il discrimine tra contabilità mancante o integralmente falsificata e contabilità esistente ma ideologicamente falsa in singole annotazioni.

Da questa diversità oggettiva deriva che la coesistenza delle due fattispecie è logicamente incompatibile solo rispetto al medesimo fatto storico, non rispetto a condotte storicamente differenti. Nel caso di specie la sottrazione di alcuni libri — libro inventari, registro dei beni ammortizzabili e libro dei verbali del consiglio di amministrazione — e la falsità intrinseca delle altre scritture non sottratte riguardavano oggetti differenti e potevano quindi coesistere: di qui l’infondatezza dell’assunto difensivo.

La Corte aggiunge che, a fronte dell’eventuale accertata inesistenza di una delle due condotte, non è necessario pronunciare la relativa assoluzione, perché il reato è unico e le condotte rappresentano solo modalità alternative e fungibili di aggressione dello stesso bene giuridico, costituito dall’interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell’imprenditore, destinata dall’art. 2740 cod. civ. a garanzia dei debiti.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene indeducibile: il giudice di merito ha indicato i dati fattuali e gli argomenti logici da cui ha desunto l’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate e l’irrilevanza del pagamento formale delle fatture, necessario proprio per darne apparenza di legittimità. Il motivo tende a una rivalutazione del dato fattuale, preclusa al giudice di legittimità. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è infondata, poiché la riparazione invocata non era integrale ed effettiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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