Contestazioni testimoniali confermate utilizzabili come prova dibattimentale (Cass. pen. Sez. II n. 36551 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel corso dell’esame dibattimentale del testimone e delle parti private è possibile procedere alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza ogni volta che queste presentino difformità rispetto al dichiarato in udienza, sia quando il soggetto manifesti una conoscenza diversa, sia quando affermi di non ricordare i fatti. Ove il teste, all’esito della contestazione, confermi il contenuto delle precedenti dichiarazioni, queste entrano nel processo come vera e propria testimonianza resa in dibattimento e sono legittimamente utilizzabili ai fini della decisione. La violazione dell’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. configura una nullità a regime intermedio, sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. se la parte presente non propone la relativa eccezione subito dopo il compimento dell’atto. È inammissibile il motivo di ricorso che riproduce le doglianze di appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 03/12/2024, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Crotone del 25/02/2022, escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena, ma confermando l’affermazione di responsabilità per il delitto di usura di cui all’art. 644, comma primo e comma quinto, n. 4, cod. pen.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali della persona offesa, l’attendibilità di quest’ultima e la sussistenza dell’aggravante, oltre alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. La questione centrale riguarda l’ingresso probatorio delle dichiarazioni predibattimentali richiamate mediante contestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che la censura è infondata in diritto e generica quanto all’asserita omissione di motivazione, perché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale. Quest’ultima aveva rilevato che la difesa, nel corso dell’esame testimoniale, non aveva sollevato alcuna eccezione sulla violazione degli artt. 514 e 500, comma 2, cod. proc. pen., così che l’eventuale nullità doveva ritenersi sanata ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio per cui l’eventuale violazione dell’art. 500 cod. proc. pen. configura una nullità a regime intermedio, sanata se la parte presente non propone l’eccezione subito dopo il compimento dell’atto, citando Sez. 2, n. 18392 del 18.03.2025, Cascella e Sez. 3, n. 8213 del 12.11.2020. Nel caso concreto le dichiarazioni della persona offesa, dopo le contestazioni del pubblico ministero, erano state esplicitamente confermate, con motivazione puntuale che il ricorrente non contesta.
La Corte ribadisce poi il costante orientamento secondo cui la contestazione è ammissibile ogni volta che le dichiarazioni precedenti presentino difformità rispetto a quelle dibattimentali, sia in caso di conoscenza diversa, sia in caso di mancato ricordo. Quando il teste, all’esito della lettura, ne conferma il contenuto, le dichiarazioni rese in precedenza entrano nel processo come vera e propria testimonianza dibattimentale, citando Sez. 2, n. 10483 del 21.02.2012, Russo, Sez. 2, n. 13927 del 04.03.2015, Amaddio, Sez. 2, n. 17089 del 28.02.2017, Lubine e Sez. 2, n. 35428 del 08.05.2018, Caia.
Quanto agli altri motivi, la Corte li dichiara inammissibili perché reiterativi delle doglianze di appello e volti a sollecitare una non consentita rilettura del merito. Il giudice di appello ha reso motivazione ampia e specifica sull’attendibilità della persona offesa, sulla sussistenza dell’aggravante e sul trattamento sanzionatorio. La Corte ricorda che non è obbligatoria la ricerca di conferme esterne al dichiarato della persona offesa, trattandosi di questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, e che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per arbitrio o ragionamento illogico, richiamando Sez. 2, n. 23903 del 15.07.2020, Marigliano.
Nota della Redazione
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