Detenzione domiciliare e ludopatia: il diniego non può ignorare il Ser.D (Cass. pen. Sez. I n. 36545 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illogico, e perciò affetto da motivazione apparente, il provvedimento del magistrato di sorveglianza che nega l’autorizzazione all’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, richiesta dal condannato per sottoporsi a terapia presso il Ser.D., sul presupposto che questi sia sconosciuto alla struttura sanitaria. Quel dato oggettivo, attestato nella stessa documentazione posta a fondamento dell’istanza, ne costituisce la scaturigine e non può fondare il diniego. Avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che modificano le modalità esecutive della detenzione domiciliare è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di atti incidenti sulla libertà personale. La motivazione meramente apparente integra violazione di legge, per inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente si trova in stato di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, in espiazione di una pena di nove anni, cinque mesi e diciassette giorni di reclusione. Essendo affetto da ludopatia, aveva chiesto al magistrato di sorveglianza l’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione, libero e senza scorta, per raggiungere il Ser.D. in determinati giorni e orari, seguendo incontri già calendarizzati volti al superamento della dipendenza.
L’istanza è stata disattesa con provvedimento del 26/03/2025, fondato sul rilievo che il soggetto era sconosciuto alla struttura. Il reclamo proposto è stato riqualificato in ricorso per cassazione e trasmesso alla Corte. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ritenendolo versato nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto la correttezza della riqualificazione del mezzo di impugnazione, richiamando la Sez. I n. 52134 del 07/11/2019: avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare è esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il condannato, affetto da ludopatia come attestato dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bari del 16/04/2025 che ha concesso la misura, aveva chiesto di essere preso in carico dal Ser.D. La struttura aveva risposto che, essendo egli sconosciuto, avrebbe dovuto presentarsi — preventivamente autorizzato dall’A.G. competente — in determinati giorni e orari, per sottoporsi ad accertamenti tossicologici e colloqui clinici prodromici alla presa in carico e alla definizione di un programma terapeutico individualizzato.
Risulta allora illogico il provvedimento impugnato, che disattende la richiesta proprio sul presupposto dell’essere il soggetto ignoto al Ser.D.: si tratta cioè del dato di fatto di natura oggettiva che rappresentava la scaturigine dell’istanza e la causa della necessità di allontanarsi dall’abitazione. Il diniego è pertanto distonico rispetto alla specifica domanda.
Quanto al vizio dedotto, la censura è sussumibile tra quelli azionabili in sede di legittimità e non è versata esclusivamente nel merito. Il motivo denuncia una motivazione totalmente apparente, situazione assimilabile alla violazione di legge. La mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge, risolvendosi nell’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che, in ossequio all’art. 111, comma sesto, Cost., impone la motivazione a pena di nullità (richiamata la Sez. I n. 11721 del 14/03/2025).
La Corte annulla dunque l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Bari, disponendo l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196.
Nota della Redazione
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