Sospensione effetti nel ricorso straordinario subordinata al fumus di immediata evidenza (Cass. pen. Sez. II n. 36538 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento incidentale di sospensione degli effetti della sentenza di cassazione, previsto dall’art. 625-bis, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., la sospensione può essere disposta solo nei casi di eccezionale gravità, espressione che va riferita al complesso della vicenda processuale e non alle sole condizioni soggettive del condannato. Il giudice deve valutare in via pregiudiziale il fumus boni iuris della domanda principale e, solo successivamente, il pregiudizio irreversibile derivante dall’impossibilità di restitutio in integrum. Tale verifica è sommaria e allo stato degli atti: richiede una probabilità di successo del ricorso straordinario di pressoché immediata evidenza, senza che possa anticiparsi il giudizio sulla domanda principale. In difetto di tale evidenza, l’istanza di sospensione è inammissibile.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Sesta sezione penale della Corte di cassazione aveva rigettato il suo ricorso, confermando la condanna per ricettazione di una pistola e per intestazione fittizia di un immobile e di una società. Il ricorso si articola in cinque motivi, tutti incentrati sull’asserito errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sezione nel valutare gli atti del giudizio.
In conclusione il condannato chiede la revoca della sentenza impugnata e, in subordine, la declaratoria di prescrizione per uno dei capi; chiede inoltre la sospensione degli effetti della stessa sentenza, invocando l’eccezionale gravità del caso. È su tale istanza incidentale che si pronuncia il Collegio.
La Motivazione della Corte
L’ordinanza muove dalla qualificazione del procedimento come incidentale de libertate rispetto a quello principale ex art. 625-bis cod. proc. pen. Da ciò deriva che la sospensione dell’esecuzione della pena, fisiologica conseguenza della definitività della condanna, può essere disposta solo nei casi di eccezionale gravità testualmente previsti dal secondo periodo del comma 2.
Il Collegio precisa l’ambito della valutazione: l’espressione casi di eccezionale gravità non si esaurisce nelle condizioni soggettive del condannato, ma va riferita al complesso della vicenda processuale e a tutti gli aspetti rilevanti della stessa.
Da qui la scansione del giudizio. Occorre anzitutto determinare la soglia richiesta dalla legge e il margine di valutazione consentito. Si impone una verifica che consideri, in via principale e pregiudiziale, il fumus boni iuris della domanda principale e, solo in un secondo momento, il pregiudizio irreversibile discendente dall’impossibilità di restitutio in integrum in caso di eventuale accoglimento del ricorso straordinario.
Il Collegio sottolinea il limite di questa fase: non è consentito un vaglio approfondito della domanda principale, perché ciò costituirebbe un’inammissibile anticipazione del giudizio sulla stessa. L’eccezionale gravità deve dunque intendersi come verifica, su valutazione sommaria e allo stato degli atti, di una probabilità di successo del ricorso di pressoché immediata evidenza. Sul punto il Collegio richiama i precedenti Sez. 5 n. 2914 del 22.09.2023, dep. 2024, Garbin; Sez. 4 n. 21907 del 21.02.2017, Petullà; Sez. 1 n. 33533 del 07.07.2010, Esti.
Applicando tale criterio, il Collegio esclude che allo stato emerga un’ipotesi di eccezionale gravità. Non risulta con immediata evidenza che la Sesta sezione penale abbia fondato i propri giudizi su errori qualificabili come materiali o percettivi nella lettura degli atti del giudizio. Ogni incertezza potrà essere sciolta, anche in senso favorevole all’istante, all’esito della più ponderata valutazione propria del procedimento principale. Pertanto, impregiudicato il giudizio sul ricorso straordinario, l’istanza di sospensione è dichiarata inammissibile.
Nota della Redazione
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