Ricorso che reitera motivi d’appello senza confronto con motivazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 3515 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento cui si riferisce. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma reitera le censure già prospettate in appello e ivi motivatamente respinte, è inammissibile. La critica argomentata si realizza indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.. Lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione, senza misurarsi con gli argomenti del giudice del merito, fa venire meno in radice l’unica funzione per cui il ricorso è previsto e ammesso.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 marzo 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di travisamento della prova, con riguardo alle trascrizioni relative all’esame di una teste della difesa reso all’udienza del 14 febbraio 2023.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il Collegio ha osservato che il ricorrente, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite in appello, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, critica che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 6, n. 8700 del 21.01.2013, Leonardo, Rv. 254584-01).

Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

Il Collegio ha ribadito che è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18.07.2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11.03.2009, Arnone, Rv. 243838-01).

All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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