La remissione non estingue il reato procedibile d’ufficio e va motivata l’abitualità (Cass. pen. Sez. V n. 36666 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela non produce l’estinzione del reato quando questo è procedibile d’ufficio; la declaratoria di non doversi procedere fondata su di essa è pertanto illegittima. Nell’applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve verificare congiuntamente l’esiguità del danno o del pericolo, l’occasionalità della condotta e il modesto grado di colpevolezza, riferiti al fatto concreto. Il presupposto ostativo della non abitualità della condotta non può essere omesso: il giudice deve motivare sulla reiterazione del comportamento delittuoso oggetto del medesimo procedimento.
Il Fatto
Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 494 cod. pen., contestato al capo a), ritenendo intervenuta la remissione di querela. Per il reato di cui al capo b), consistente nell’induzione in errore di una compagnia telefonica sull’identità del contraente mediante sottoscrizione di un contratto, aveva pronunciato assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: l’erronea declaratoria di estinzione per remissione di querela di un reato procedibile d’ufficio e la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per avere il Tribunale disatteso il presupposto della non abitualità della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Quanto al capo a), ha osservato che il reato di sostituzione di persona, nella forma della induzione in errore della compagnia telefonica sull’identità del contraente, è procedibile d’ufficio. Ne deriva che la remissione di querela non produce l’estinzione del reato e che la declaratoria resa dal Tribunale è erronea.
Sul secondo motivo, la Corte ha ricostruito la fisionomia della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Gli indici rilevanti sono l’esiguità del danno o del pericolo, l’occasionalità della condotta antigiuridica e il modesto grado di colpevolezza, da valutare congiuntamente e con riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, non all’astratta fattispecie. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha ribadito che la pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento della particolare tenuità, che va valutata complessivamente tenendo conto della natura e gravità degli illeciti, dei beni giuridici protetti, delle finalità e modalità esecutive, del contesto temporale, dell’intensità del dolo e dei comportamenti successivi ai fatti.
La Corte ha poi precisato che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche dopo il reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice procedente, ovvero quando risultino dagli atti analoghe condotte pregresse. Non si tiene conto dei reati estinti, conseguendo all’estinzione l’elisione di ogni effetto penale della condanna.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva applicato l’art. 131-bis cod. pen. valorizzando soltanto l’assenza di pericolosità sociale della condotta, desunta dalla successiva risoluzione del contratto da parte del gestore telefonico. Ha però omesso di motivare sul presupposto della non abitualità, con riguardo alla reiterazione del comportamento delittuoso nell’ambito del medesimo procedimento. Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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