Ricorso inammissibile contro sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. V n. 36664 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile quando propone censure relative ai motivi di appello non oggetto di concordato. Il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinuncia ai motivi limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia parziale determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. Ne deriva che non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai motivi rinunciati, con effetti preclusivi che si estendono all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Il ricorso avverso sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., se inammissibile, qualunque sia il motivo dedotto, segue la procedura de plano.

Il Fatto

L’imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, emessa il 28.05.2025 ex art. 599-bis cod. proc. pen. in sede di giudizio di rinvio, in relazione al reato di associazione a delinquere e di detenzione e porto in luogo pubblico di sostanze esplosive.

In un precedente giudizio di annullamento con rinvio, questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte d’appello di Bologna limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416, comma 4, cod. pen., eliminando tale aggravante e rinviando per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della medesima Corte, rigettando nel resto i ricorsi. Il successivo concordato aveva quindi ad oggetto soltanto la rideterminazione della pena.

La Motivazione della Corte

Il motivo proposto contestava violazione di legge e vizi motivazionali, lamentando l’omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, oltre ai criteri di determinazione della pena ex art. 81 cpv. cod. pen. per il reato base e per l’aumento a titolo di continuazione per il reato satellite.

La Corte ha ritenuto tali censure non consentite in ragione della modalità definitoria prescelta. In seguito alla reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, deve ritenersi applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità già nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 125 del 2008.

Secondo tale principio, il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. Pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati, né possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi, come affermato da Sez. IV n. 9857 del 2015.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello — relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, ad eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l’impugnazione, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena — limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Nel caso concreto, poiché il concordato aveva ad oggetto soltanto la rideterminazione della pena, i motivi di appello sulle pene accessorie fallimentari erano già generici sull’entità della riduzione richiesta, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.. Anche in questa sede i motivi si presentano del tutto generici circa l’entità della riduzione e, dunque, inammissibili per difetto della necessaria specificità. La Corte ha infine rilevato che i ricorsi avverso sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., se inammissibili, qualunque sia il motivo dedotto, seguono la procedura de plano, non essendo tipizzati i motivi deducibili. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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