Inammissibile il ricorso che ripropone censure di merito già scrutinate (Cass. pen. Sez. VII n. 36807 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che riproponga censure di merito già compiutamente scrutinate dal giudice di appello, con motivazione congrua, logica e immune da travisamenti. Il sindacato di legittimità non può sostituire la valutazione probatoria dei giudici territoriali quando la sentenza impugnata abbia risposto in modo persuasivo alle obiezioni difensive. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è contraddittoria rispetto al riconoscimento della sospensione condizionale, poiché i due istituti rispondono a finalità diverse e implicano valutazioni non sovrapponibili. Il mero stato di incensuratezza, per espresso dettato normativo, non è di per sé idoneo a fondare il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen.

Il Fatto

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26/11/2024, ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per i delitti di cui agli artt. 648 e 615 quater cod. pen. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi che investono la valutazione delle prove, la consapevolezza della provenienza illecita dei beni, l’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il rapporto tra queste e la sospensione condizionale.

La questione centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e sulla dosimetria sanzionatoria operate dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunzia l’erronea valutazione delle prove a sostegno della responsabilità concorsuale, è ritenuto reiterativo di censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutato e disatteso. La sentenza impugnata ha fornito risposta persuasiva alle obiezioni difensive sulla disponibilità dell’immobile anche in capo al ricorrente, valorizzando il rinvenimento di una somma in contanti di cui l’imputato ha rivendicato la proprietà. La precaria assenza del ricorrente dall’Italia all’atto della perquisizione non incide, secondo i giudici di merito, sulla ricostruzione della condotta, avendo essi sottolineato il carattere non occasionale ma organizzato dell’attività illecita.

Quanto al secondo motivo, relativo alla consapevolezza della provenienza illecita dei beni, la Corte lo qualifica come aspecifico e manifestamente infondato, poiché ripropone rilievi già scrutinati con motivazione corretta e congrua sul piano logico. La Corte territoriale ha valorizzato i plurimi indici del coefficiente doloso, escludendo la riconduzione del fatto alla fattispecie contravvenzionale dell’incauto acquisto prospettata nel terzo motivo.

Analogamente, le censure sul mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. sono dichiarate inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. La Corte di merito ha richiamato la qualità e il valore dei beni in sequestro e la continuità dei flussi di approvvigionamento, apprezzamento conforme alla costante giurisprudenza di legittimità e insuscettibile di rivisitazione in sede di legittimità.

Il quinto motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato: la Corte ha rilevato la professionalità della condotta, l’intensità del dolo e l’assenza di segni di rimeditazione dell’accaduto. Nessuna contraddittorietà sussiste tra la negazione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della sospensione condizionale, trattandosi di istituti con finalità diverse. Il mero stato di incensuratezza, per espresso dettato normativo, non è da solo idoneo a fondare il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., come pure l’opzione per il giudizio abbreviato, rito caratterizzato da autonoma premialità sanzionatoria.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *