Inammissibilità del ricorso e prescrizione con recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. VII n. 36809 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’aggravante della recidiva reiterata, ancorché ritenuta equivalente alle attenuanti concesse, determina comunque l’elevazione del termine prescrizionale ad anni dieci, che va verificato con riferimento alla data della sentenza di appello. Ai fini dell’applicazione della prescrizione, quando sia contestata l’ipotesi attenuata di ricettazione, occorre aver riguardo alla pena stabilita dall’art. 648, primo comma, cod. pen., trattandosi di circostanza attenuante speciale. È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza precisione, evochi presunte carenze motivazionali, proponendo null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio e omettendo di confrontarsi con il contenuto effettivo della decisione impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Palermo del 20.12.2024, per fatti qualificati ai sensi degli artt. 640 e 648 cod. pen., con riconoscimento di attenuanti e dell’aggravante della recidiva reiterata.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: contestazione della responsabilità, errata valutazione della prescrizione e generiche carenze motivazionali. La questione arriva davanti al giudice di legittimità per la verifica della tenuta logica e giuridica della decisione di secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contesta la responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è manifestamente infondato perché meramente reiterativo di doglianze già disattese. La Corte territoriale, a pagina 13 della motivazione, ha evidenziato gli elementi di prova su cui si è fondata l’identificazione del ricorrente quale autore della truffa, quantomeno in concorso, essendo colui che percepiva il profitto illecito.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Il riconoscimento dell’aggravante della recidiva reiterata, pur ritenuto equivalente alle attenuanti concesse, determina comunque l’elevazione del termine prescrizionale ad anni dieci, non ancora decorsi alla data della sentenza di appello. La Corte ribadisce che l’ipotesi attenuata di ricettazione costituisce circostanza attenuante speciale e che, ai fini prescrizionali, rileva la pena stabilita dall’art. 648, primo comma, cod. pen., richiamando Sez. II n. 14767 del 21.03.2017, Aquaro, Rv. 269492.
Il terzo motivo evoca genericamente presunte carenze motivazionali, senza precisare quali doglianze d’appello sarebbero state trascurate e proponendo una mera lettura alternativa del materiale probatorio. Il ricorrente non si confronta con il contenuto effettivo della sentenza impugnata.
La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.