Inammissibile il ricorso su recidiva e attenuanti non dedotte in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34653 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la mancata pronuncia sulla richiesta di esclusione della recidiva quando tale richiesta non sia stata formulata nei motivi di appello, essendo il motivo nuovo e non devoluto al giudice di merito. Il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di comparazione tra circostanze integrano una valutazione discrezionale tipica del merito, sottratta al sindacato di legittimità ove non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorretti da motivazione adeguata. Il giudice può limitarsi a considerare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello reputato prevalente ai fini del riconoscimento o meno del beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado in materia di trattamento sanzionatorio. La difesa lamenta la mancata pronuncia sulla richiesta di esclusione della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della subvalenza della recidiva. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità per la dedotta violazione dei criteri di commisurazione della pena e della motivazione del giudizio di bilanciamento.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto l’inammissibilità del motivo relativo alla mancata pronuncia sull’esclusione della recidiva. Dal tenore dei motivi di appello si evince che la recidiva era stata presa in considerazione dall’appellante solo per contestare il giudizio di comparazione tra circostanze, non per richiederne l’esclusione. La censura costituisce dunque motivo nuovo, non devoluto al giudice del gravame, come già illustrato nella sentenza impugnata.

Anche il secondo e il terzo motivo, concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la mancata subvalenza della recidiva, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche in ragione dei precedenti anche gravi dell’imputato e ha escluso la subvalenza in applicazione del divieto di cui all’art. 69 cod. pen. Tali argomenti sono corretti sul piano giuridico.

Il Collegio di appello ha dato corretta applicazione ai principi di questa Corte, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, come affermato da Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020 e da Sez. 2 n. 3609 del 18/01/2011.

Quanto al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, la Corte ribadisce che esso implica una valutazione discrezionale tipica del merito e sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da motivazione sufficiente. Tale è quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si limiti a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, secondo il principio di Sez. U n. 10713 del 25/02/2010. All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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