BANCAROTTA FRAUDOLENTA DISTRATTIVA E DOCUMENTALE TRA SOTTRazione DELLE SCRITTURE E DOLO GENERICO (Cass. pen. Sez. 7 n. 4882 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a un generico rimando alle doglianze contenute nell’atto di appello, senza una effettiva critica al provvedimento impugnato. In materia di bancarotta fraudolenta, è manifestamente infondato il motivo che prospetti una alternativa ricostruzione dei fatti, senza denunciare il travisamento della prova, laddove la sentenza impugnata abbia indicato gli elementi, anche dichiarativi, da cui ha tratto la prova della sottrazione delle scritture contabili e della sussistenza del dolo generico.
Il Fatto
Con sentenza del 22/01/2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati per i quali l’imputato era stato condannato in primo grado, ad eccezione dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi D. ed E. della rubrica), per i quali ne ha confermato la responsabilità, rideterminando in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affidandosi a tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nella sua articolazione di Sezione Settima, ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli in parte privi di specificità e in parte manifestamente infondati, pervenendo a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Quanto al primo motivo, che deduceva la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la Corte ne ha rilevato la aspecificità, poiché il ricorrente non conteneva una concreta critica alla sentenza impugnata, bensì un generico rinvio alle censure sollevate in appello e non vagliate. In proposito, ha richiamato il principio per cui il motivo di ricorso deve contenere una specifica indicazione dei punti di fatto e di diritto contestati, non essendo sufficiente un mero riferimento ad atti precedenti.
In relazione al secondo motivo, concernente la bancarotta fraudolenta documentale (capo E.), la Corte ha evidenziato come la sentenza di primo grado, confermata in appello, avesse già dato atto del sequestro di documentazione da parte della Guardia di Finanza e indicato gli elementi di prova, di natura dichiarativa, da cui emergeva che le scritture contabili non fossero state rinvenute perché sottratte dall’imputato. Il ricorso, incentrandosi esclusivamente sul sequestro, è stato ritenuto del tutto generico, poiché non offriva alcuna specificazione utile a contrastare il quadro probatorio.
Il terzo motivo, relativo alla bancarotta fraudolenta distrattiva (capi D. e D.1.), è stato considerato manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte di merito aveva, infatti, attribuito all’imputato un ruolo centrale nella vicenda, caratterizzata dall’ottenimento di ingenti finanziamenti attraverso documentazione attestante una fittizia consistenza patrimoniale degli enti, con successiva distrazione delle somme dagli impieghi sociali. Tale percorso argomentativo, idoneo a dimostrare il dolo generico, non era stato ritualmente censurato dal ricorso, che si limitava a proporre una diversa lettura dei fatti senza denunciare il travisamento della prova.
La Corte ha infine ritenuto che la memoria difensiva non aggiungesse elementi nuovi, confermando l’evidente inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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