Misure cautelari e narcotraffico: il tempo silente non rileva ex art. 299 (Cass. pen. Sez. VI n. 36891 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari applicate per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, il tempo silente trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura. L’unico tempo che assume rilievo, in tale sede, è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, qualificabile come fatto sopravvenuto da cui desumere il venir meno o l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari, purché accompagnato da ulteriori elementi di valutazione. La prognosi di pericolosità non si rapporta alla sola operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti espressivi della medesima professionalità e del medesimo inserimento in circuiti criminali.

Il Fatto

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l’appello contro il provvedimento che negava la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, per non essere stati valorizzati quali elementi di novità l’assoluzione dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e la formulazione chiusa al 2018 dell’imputazione di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico. La questione approda in cassazione sul rilievo che il Tribunale non avrebbe considerato il tempo silente trascorso dalla commissione del reato.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio della cautela aveva premesso che il ricorrente, assolto dall’art. 416-bis cod. pen., risponde del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, per il quale opera la presunzione relativa di pericolosità e inadeguatezza delle misure diverse dalla custodia in carcere. Tale presunzione non risulta superata, per difetto di elementi positivi di novità idonei a far ritenere affievolite le esigenze cautelari.

Il Tribunale aveva aggiunto che il carattere chiuso della contestazione associativa non incideva sul giudizio, poiché le concrete circostanze e modalità del fatto consolidavano la valutazione sulla personalità dell’imputato, anello essenziale nella catena di coltivazione e commercio di sostanze stupefacenti. La Corte ritiene che, così argomentando, il giudice del merito abbia fatto corretta applicazione dell’insegnamento secondo cui la prognosi di pericolosità non si rapporta alla sola operatività dell’associazione né alla data ultima dei reati fine, ma riguarda la possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità criminale (Sez. IV n. 3966 del 12.01.2021).

Quanto al tempo silente, il Tribunale ha osservato che il suo decorso deve essere valutato ex art. 292 cod. proc. pen. dal giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione. Il rilievo è condiviso: in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non è oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen., rispetto al quale rileva solo il tempo decorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, qualificabile — in presenza di ulteriori elementi — come fatto sopravvenuto da cui desumere il venir meno o l’attenuazione delle esigenze cautelari (Sez. II n. 47120 del 04.11.2021).

Il ricorrente non si è confrontato con tale apparato giustificativo, limitandosi a contestare in modo assertivo il ragionamento del Tribunale, senza evidenziare profili di effettiva illogicità. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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